Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 54Fedlex · Rapporto sui risultati
«...se la farmacia pubblica più vicina non è raggiungibile con i mezzi pubblici in un tempo ragionevole» consente qualsiasi margine d’interpretazione, crea confusione ed è troppo imprecisa. In proposito, BE propone di adottare il collaudato «modello bernese», in base al quale i medici possono essere autorizzati a gestire una farmacia privata se in una località l’approvvigionamento di emergenza in medicamenti non è garantito da almeno due farmacie pubbliche. Weko ritiene che una deroga alla separazione tra prescrizione e vendita di medicamenti, come previsto dal nuovo articolo 25a LATer, richieda un’interpretazione restrittiva a livello cantonale e chiede quindi una concretizzazione dell’espressione «in un tempo ragionevole». Pharmacies VS ricorda che anche se alcune valli laterali sono raggiungibili in 20 minuti, talvolta i mezzi pubblici circolano solo ogni 4-5 ore. Ha quindi più senso l’espressione «facilmente raggiungibile (distanza in chilometri)». Solo in caso di approvazione del divieto di dispensazione diretta e per evitare prassi derogatorie divergenti nei Cantoni, Santésuisse propone di formulare l’articolo come segue: «1 […] se la farmacia pubblica più vicina non è raggiungibile con i mezzi pubblici entro un’ora. 2 I requisiti per l’autorizzazione a dispensare tutti i medicamenti sono identici a quelli applicabili ai farmacisti. Il Cantone rende pubblicamente accessibile un elenco attuale delle autorizzazioni rilasciate.» kf precisa che in una votazione la maggioranza della popolazione zurighese ha già respinto una regolamentazione della distanza del genere (500 m) e aggiunge che il collegamento tra la competenza in materia di dispensazione e i mezzi pubblici ha senso solo nelle aree urbane, ma non nelle regioni rurali. BS segnala che in molti casi il trasporto di medicamenti con i mezzi pubblici, ad esempio nel settore degli animali da reddito, non è assolutamente praticabile a causa dei grandi quantitativi.
KGV considera sensata la possibilità di consentire ai Cantoni di autorizzare anche altri operatori sanitari a dispensare medicamenti nelle regioni con poche farmacie. La limitazione secondo cui una farmacia pubblica non può essere raggiunta in un tempo ragionevole per consentire la dispensazione di medicamenti da parte di persone diverse dai farmacisti è già collaudata e funziona in alcuni Cantoni (p. es. AG) e secondo una sentenza del Tribunale federale è conforme alla LAMal (art. 37 cpv. 3 LAMal).
Per GSASA, l’obiettivo principale deve essere quello di promuovere la sicurezza dei pazienti mediante il rispetto sistematico del principio dei quattro occhi e di favorire una stretta collaborazione tra medici e farmacisti. Per quanto riguarda le regolamentazioni derogatorie, in primo piano deve esserci la sicurezza dell’approvvigionamento. USAM ritiene che con le limitazioni proposte si può tener conto, almeno in parte, degli ambienti che vorrebbero vietare completamente la dispensazione diretta da parte dei medici.
Per TI, si tratterebbe di una soluzione più generosa di quella oggi in vigore in Ticino, dove la dispensazione è riservata al farmacista senza alcuna distinzione. C'è da chiedersi se il criterio della raggiungibilità con i mezzi pubblici sia un criterio valido e soprattutto attuabile. Per i Cantoni rischia di diventare un campo di controversie che necessitano ulteriori risorse.
Secondo NW, SH, SZ, VSKT, VSP/FSEC e Kantonstierarzt Urkantone, l’articolo 25a implica
che la dispensazione diretta deve essere vietata se la farmacia pubblica più vicina è raggiungibile con i mezzi pubblici in un tempo ragionevole. Nel settore degli animali da reddito, in molti casi non è assolutamente possibile trasportare i medicamenti con i mezzi pubblici (problema di quantità). Per i veterinari deve restare consentita la dispensazione diretta.
apimart osserva che i medici che dispensano medicamenti direttamente stessi sottolineano la necessità di farmacie private dei medici per migliorare il loro reddito. L’unica misura per avere la situazione sotto controllo è un divieto di dispensazione diretta commerciale: è pertanto proposta la seguente modifica: «Art. 25a (nuovo) Per principio, sul territorio svizzero la dispensazione diretta da parte dei medici è vietata. Sono eccettuate l’utilizzazione necessaria direttamente nello studio medico nonché l’approvvigionamento acuto in medicamenti nell’ambito dell’assistenza medica diretta anche al di fuori dello studio medico – segnatamente durante visite a domicilio e casi di emergenza nonché sui veicoli dell’ambulanza. Se un medico in una località discosta senza distribuzione di medicamenti considera l’approvvigionamento in medicamenti insufficiente per la popolazione, può chiedere al Cantone che la farmacia più vicina organizzi un servizio di fornitura.
- 54 -