Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 81Fedlex · Rapporto sui risultati

4.8 Sorveglianza del mercato

Osservazioni generali

ZG, PCS e kf sostengono le proposte previste nell’ambito della sorveglianza del mercato.

Osservazioni sulle singole disposizioni

Art. 11 cpv. 2 lett. c

Secondo FRC, l’elaborazione di un piano di farmacovigilanza è indispensabile per i medicamenti innovativi, ad esempio nell’ambito dell’ingegneria genetica.

IG PHYTO e UNION chiedono un adeguamento del piano di farmacovigilanza che tenga conto dei valori empirici pluriennali concernenti i medicamenti tradizionali.

Art. 30 Autorizzazione per il commercio al dettaglio e per l’utilizzazione

BL, BS, NW, OW, SH, FAMS, kf, NVS, FRC e VSVA accolgono favorevolmente le modifiche proposte nell’ottica della sicurezza dei medicamenti e nell’interesse dei pazienti.

BE, GE, FR, JU, LU, VD, VS, TI e VKS si oppongono a un obbligo di autorizzazione supplementare per la dispensazione di medicamenti. GE ritiene che la dispensazione di medicamenti sia parte integrante della formazione di varie professioni sanitarie e quindi sia associata all’esercizio della professione. Considerano il rilascio di un’autorizzazione un onere notevole, inutile e sproporzionato. In proposito JU e VD rimandano alla mancanza di risorse per nuovi controlli da parte dei Cantoni.

AG, FR, GE, JU, VD e KAV criticano il fatto che la disposizione non consenta una chiara distinzione tra persone e aziende e propongono di modificare i capoversi 1 e 2. AG propone di modificare il titolo in «Autorizzazione di dispensazione per le aziende».

FAMS, NVS e SVKH chiedono di completare il capoverso 1 lettera b nell’ottica dei diplomi nazionali per terapisti non medici, dal momento che la dispensazione di medicamenti della medicina complementare è già possibile oggi per le persone con una formazione riconosciuta a livello cantonale e per altre persone.

FRC critica la disposizione definendola troppo vaga e chiede un’analisi e una riformulazione alla luce delle decisioni concernenti la riclassificazione dei medicamenti e le corrispondenti competenze in materia di dispensazione.

BE segnala inoltre che l’espressione «commercio al dettaglio» è fuorviante poiché le farmacie ospedaliere e private non costituiscono «commerci al dettaglio» – a differenza delle farmacie pubbliche e delle drogherie – e propone la seguente riformulazione della disposizione: «Per la gestione di aziende in cui sono dispensati medicamenti è necessaria un’autorizzazione cantonale di esercizio».

- 81 -