Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

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compresi gli studi medici (prima dispensazione o dispensazione diretta). Santésuisse , SBV Belegärzte e USAM criticano la formulazione aperta del capoverso e l’assenza di sanzioni nell’interesse di un’applicazione efficace nel caso in cui non dovesse esistere un sistema di assicurazione della qualità adatto alla natura e alle dimensioni dell’azienda. Santésuisse e USAM propongono di incaricare il Consiglio federale di disciplinare anche le sanzioni corrispondenti.

BL, ZG e ZH ritengono che, per principio, tutti coloro che utilizzano medicamenti a titolo professionale nel settore della sanità dovrebbero disporre di un sistema di assicurazione della qualità adatto alla natura e alle dimensioni dell’azienda, che funzioni anche senza l’obbligo di autorizzazione da parte di un’autorità di vigilanza. ZG e ZH motivano il loro rifiuto con il fatto che il requisito di un sistema di assicurazione della qualità adeguato – adatto alla natura e alle dimensioni dell’azienda – è già attuato in alcune legislazioni cantonali. Questo requisito è tuttavia concepito come parte integrante degli obblighi professionali o di esercizio.

FR, GE, JU, NE, VD e KAV considerano il requisito di un sistema di assicurazione della qualità adatto alla natura e alle dimensioni dell’azienda sensato solo per le persone o le organizzazioni che dispensano anche medicamenti. Propongono di delegare ai Cantoni la competenza legislativa in materia di autorizzazione a dispensare medicamenti.

Per Bell AG e Micarna SA, il lavoro concreto giornaliero nel rispetto delle disposizioni dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e una documentazione adeguata al posto di un sistema di assicurazione della qualità adatto alla natura e alle dimensioni dell’azienda sono misure più opportune per assicurare una medicazione corretta. L’utilizzazione dei medicamenti per uso veterinario è controllata a livello di studio veterinario dagli organi di controllo degli uffici veterinari cantonali.

bis Cpv. 2 (non sottoposto a consultazione) AG, pharmaSuisse, Apotheken BL, Apotheken BS, Apotheken GR, Apotheken LU, Apotheken SG/A, Apotheken SO, Apotheken SZ, Apotheken TG, GSASA, Pharmacies FR e

USAM chiedono che gli operatori sanitari con un’autorizzazione cantonale di esercizio della professione non abbiano bisogno di un’autorizzazione supplementare per utilizzare medicamenti

bis

e auspicano l’introduzione di un capoverso 2 corrispondente (nuovo).

Cpv. 3

SDV, USAM, VSVA, SGCI, GRIP e ASSGP si oppongono a una nuova competenza cantonale per «disposizioni supplementari» concernenti l’autorizzazione per il commercio al dettaglio o per l’utilizzazione. SDV, USAM e VSVA criticano la conseguente prassi eterogenea, che non è nell’interesse della certezza del diritto e ha ripercussioni negative.

FR, GE e KAV chiedono una regolamentazione cantonale della competenza in materia di dispensazione per determinati gruppi professionali al posto delle autorizzazioni personali e criticano il previsto impiego di mezzi cantonali senza alcun miglioramento sensibile per la protezione della salute.

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