Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 10 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

I. Parte generale

1. Oggetto dell’avamprogetto posto in consultazione

1.1 Fondo per le frontiere esterne quale sviluppo dell’acquis di Schengen

Con la votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha approvato l’associazione a Schengen1. L’accordo di associazione a Schengen (AAS)2 è entrato formalmente in vigore il 1° marzo 20083 ed è operativo dal 12 dicembre 2008. In linea di principio, la Svizzera si è impegnata a recepire e ad attuare tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen4. Dalla firma dell’accordo di associazione, la Comunità europea ha notificato alla Svizzera circa cento sviluppi dell’acquis di Schengen. Il recepimento di quattro sviluppi è oggetto della presente consultazione.

1.2 Partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne

Il Fondo per le frontiere esterne è un fondo di solidarietà che permette di sostenere finanziariamente gli Stati membri che, a causa dell’estensione o dell’importanza geopolitica delle loro frontiere terrestri o marittime, devono assumersi a tempo indeterminato oneri rilevanti per i controlli alle frontiere esterne.

Per poter partecipare al Fondo per le frontiere esterne, la Svizzera dovrà recepire i seguenti quattro sviluppi dell’acquis legati al Fondo per le frontiere esterne nonché il rispettivo accordo aggiuntivo.

Si tratta in particolare:

1. della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 20075 che istitui-

sce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 (sviluppo dell’acquis n. 36);

2. della decisione di esecuzione della Commissione del 27 agosto 20076 per quanto riguar-

da l’adozione degli orientamenti strategici concernenti il Fondo per le frontiere esterne (sviluppo dell’acquis n. 43);

3. della decisione della Commissione del 5 marzo 20087 recante modalità di applicazione

concernenti il Fondo per le frontiere esterne relative ai sistemi di gestione e di controllo, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (sviluppo dell’acquis n. 57);

4. della decisione della Commissione del 10 luglio 2009 concernente la modifica della deci-

sione 2008/456/CE recante modalità di applicazione concernenti il Fondo per le frontiere esterne relative ai sistemi di gestione e di controllo, alle norme di gestione amministrativa

1 Cfr. Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per

l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, FF 2004 7149.

2 RS 0.362.31

3 RS 0.360.268.1; RS 0.142.392.68; RS 0.360.314.1; RS 0.360.598.1

4 Art. 2 par. 3 e art. 7 AAS

5 Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», GU L

144 del 6.6.2007, pag. 22.

6 Decisione n. 2007/599/CE della Commissione del 27 agosto 2007 recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013, GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3.

7 Decisione n. 2008/456/CE della Commissione del 5 marzo 2008 recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007- 2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo, GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1.