Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 10 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (sviluppo dell’acquis n. 87);
5. dell’accordo aggiuntivo con la Comunità europea relativo a una partecipazione della Sviz-
zera al Fondo per le frontiere esterne.
Nel 2008, il Consiglio federale ha accettato il recepimento degli sviluppi dell’acquis n. 36, 43 e 57 fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali. Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis n. 87, il Consiglio federale ha potuto recepirlo di propria competenza. A tal fine ha emanato il decreto dell’agosto 2009 e ha trasmesso la propria nota di risposta alla Commissione europea. Anche tale scambio di note entrerà tuttavia in vigore solo previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali concernenti il recepimento dei primi tre sviluppi dell’acquis.
Il termine per il recepimento dei primi due sviluppi summenzionati scade il 1° marzo 2010. Le modalità di partecipazione al Fondo per le frontiere esterne determinanti per la Svizzera sono rette dall’accordo aggiuntivo. Poiché la parafa di tale accordo è avvenuta solo il 30 giugno 2009, la scadenza non potrà essere rispettata.
Affinché la Svizzera possa partecipare al Fondo per le frontiere esterne sin dal 2009 come previsto dall’accordo aggiuntivo, quest’ultimo (e con esso tutti gli sviluppi dell’acquis legati al Fondo per le frontiere esterne) dovrà essere firmato e applicato provvisoriamente entro la primavera 2010.