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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 9 pagine
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Art. 11 Revoca o ritiro della certificazione di idoneità o dell’autorizzazione
1 Se a posteriori risulta che non erano soddisfatte le condizioni per il rilascio, l’autorità cantonale revoca la certificazione di idoneità o l’autorizzazione.
2 Se risulta che non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio, l’autorità cantonale ritira la certificazione di idoneità o l’autorizzazione.
3 Se il minore si trova già in Svizzera, l’autorità cantonale invita il rappresentante legale o la competente autorità di protezione dei minori a sistemarlo altrove entro un termine adeguato.
4 Se vi è pericolo nel ritardo, l’autorità cantonale sistema il minore subito altrove in misura provvisoria, all’occorrenza facendo ricorso ad altre autorità.
Sezione 3: Collocamento in vista d'adozione
Art. 12 Definizione
Per attività di collocamento in vista d'adozione si intende la segnalazione della possibilità di adottare un minorenne.
Art. 13 Principio
1 Chi intende esercitare in Svizzera l’attività di collocamento in vista d’adozione (servizio di collocamento in vista d'adozione) necessita di un’autorizzazione dell'UFG.
2 L’autorizzazione può essere rilasciata a persone giuridiche di diritto pubblico e alle persone giuridiche di pubblica utilità di diritto privato, se le persone fisiche responsabili del collocamento in vista d’adozione soddisfano le condizioni per l'autorizzazione.
3 Per l’attività di collocamento in vista d'adozione da parte delle autorità di protezione dei minori non è necessaria alcuna autorizzazione.
Art. 14 Condizioni di autorizzazione
1 Chi presenta una domanda di rilascio dell'autorizzazione all'attività di collocamento in vista d’adozione deve:
a. garantire un accompagnamento professionale, in particolare dimostrando di disporre di esperienza o di una formazione specialistica nel settore delle adozioni;
b. conoscere e rispettare il diritto svizzero in materia di adozione e quello dei Paesi d’origine dei minori;
c. disporre di sufficienti conoscenze della situazione culturale e sociale dei Paesi d’origine dei minori;