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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 9 pagine

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d. esporre i metodi di lavoro previsti, indicando in particolare come intende assicurare l’informazione, la preparazione, l’accompagnamento e l’assistenza dei futuri genitori adottivi;

f. indicare le tariffe previste per l'attività di collocamento in vista d'adozione.

2 Le persone giuridiche di diritto privato devono inoltre allegare il proprio statuto e la lista dei propri organi.

3 L'UFG può richiedere ulteriori informazioni.

Art. 15 Rilascio dell'autorizzazione

1 L’autorizzazione all'attività di collocamento in vista d'adozione viene rilasciata per al massimo cinque anni.

2 Può essere subordinata a oneri e condizioni.

Art. 16 Cambiamento della situazione

Qualsiasi cambiamento di fatti determinanti deve essere comunicato all’UFG.

Art. 17 Contatto tra genitori adottivi e minore

Il servizio di collocamento in vista d’adozione può mettere in contatto i futuri genitori adottivi e il minore soltanto una volta accertato che siano soddisfatte le condizioni per il suo accoglimento.

Art. 18 Informazioni e consulenza

1 Il servizio di collocamento in vista d’adozione deve trasmettere ai futuri genitori adottivi tutte le informazioni che possiede sul minore e sui suoi genitori.

2 Deve informare i futuri genitori adottivi delle difficoltà che potrebbero insorgere in relazione all’adozione prevista.

Art. 19 Compenso

Il servizio di collocamento in vista d’adozione ha diritto soltanto a un adeguato compenso per la sua attività e al rimborso delle spese.

Art. 20 Documentazione

1 Il servizio di collocamento in vista d’adozione deve allestire una documentazione per ogni minore collocato e conservarla.

2 Su richiesta, la documentazione deve essere consegnata all’autorità cantonale o all'UFG.