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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 9 pagine
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d. esporre i metodi di lavoro previsti, indicando in particolare come intende assicurare l’informazione, la preparazione, l’accompagnamento e l’assistenza dei futuri genitori adottivi;
f. indicare le tariffe previste per l'attività di collocamento in vista d'adozione.
2 Le persone giuridiche di diritto privato devono inoltre allegare il proprio statuto e la lista dei propri organi.
3 L'UFG può richiedere ulteriori informazioni.
Art. 15 Rilascio dell'autorizzazione
1 L’autorizzazione all'attività di collocamento in vista d'adozione viene rilasciata per al massimo cinque anni.
2 Può essere subordinata a oneri e condizioni.
Art. 16 Cambiamento della situazione
Qualsiasi cambiamento di fatti determinanti deve essere comunicato all’UFG.
Art. 17 Contatto tra genitori adottivi e minore
Il servizio di collocamento in vista d’adozione può mettere in contatto i futuri genitori adottivi e il minore soltanto una volta accertato che siano soddisfatte le condizioni per il suo accoglimento.
Art. 18 Informazioni e consulenza
1 Il servizio di collocamento in vista d’adozione deve trasmettere ai futuri genitori adottivi tutte le informazioni che possiede sul minore e sui suoi genitori.
2 Deve informare i futuri genitori adottivi delle difficoltà che potrebbero insorgere in relazione all’adozione prevista.
Art. 19 Compenso
Il servizio di collocamento in vista d’adozione ha diritto soltanto a un adeguato compenso per la sua attività e al rimborso delle spese.
Art. 20 Documentazione
1 Il servizio di collocamento in vista d’adozione deve allestire una documentazione per ogni minore collocato e conservarla.
2 Su richiesta, la documentazione deve essere consegnata all’autorità cantonale o all'UFG.