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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 9 pagine
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a. il rilascio di informazioni come pure la ricezione, l’esame e la trasmissione di comunicazioni, rapporti e decisioni delle competenti autorità centrali cantonali ed estere, nonché di altre autorità pubbliche o di organizzazioni debitamente abilitate;
b. l’adozione di tutte le misure necessarie per permettere la partenza del minore dal suo Paese d’origine o il suo arrivo nello Stato di accoglienza e il suo soggiorno permanente in quest’ultimo, compresa la sua sistemazione;
c. il rilascio di un documento d’entrata secondo l’articolo 10 LF-CAA.
Art. 27 Calcolo degli emolumenti
1 L’emolumento per le prestazioni di cui all’articolo 26 lettere a e b è calcolato in base al tempo impiegato e ammonta da 200 a 1000 franchi, comprese le spese.
2 L’emolumento per il rilascio di un documento d'entrata secondo l’articolo 10 LF-CAA si basa sull’ordinanza del 29 novembre 20064 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.
Art. 28 Riduzione o condono degli emolumenti
Su richiesta scritta, l’UFG può ridurre o condonare l’emolumento di cui all’articolo 27 capoverso 1, in particolare in caso di indigenza dell’assoggettato o per altri motivi importanti.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 29 Abrogazione del diritto previgente
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. Ordinanza del 29 novembre 20025 sugli emolumenti per le prestazioni in materia d’adozione internazionale;
2. Ordinanza del 29 novembre 20026 sul collocamento in vista d’adozione.
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
4 RS 191.11
5 RU 2002 4158, 2006 3385
6 RU 2002 4160