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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 9 pagine
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Art. 8 Autorità cantonale degli stranieri
1 L’autorità cantonale trasmette la certificazione di idoneità o l'autorizzazione all'accoglimento di un minore straniero all’autorità cantonale degli stranieri.
2 L’autorità cantonale degli stranieri decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di dimora per il minore e comunica la propria decisione all’autorità cantonale.
3 Se è stata rilasciata soltanto una certificazione di idoneità, l’autorità cantonale degli stranieri o, con il suo consenso, la rappresentanza svizzera nel Paese d'origine del minore può rilasciare il visto o il permesso di dimora soltanto dopo aver verificato se:
a. siano stati presentati i documenti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere b-d;
b. siano rispettati eventuali oneri e condizioni;
c. i futuri genitori adottivi abbiano acconsentito per iscritto all'accoglimento del minore;
d. l’autorità cantonale abbia fornito il proprio consenso, se aveva esplicitamente posto tale condizione.
Art. 9 Obbligo di comunicazione
1 I futuri genitori adottivi devono comunicare all’autorità cantonale entro dieci giorni l’arrivo del minore.
2 Devono comunicare tempestivamente all’autorità cantonale qualsiasi cambiamento importante della situazione.
3 L’autorità cantonale informa l’autorità tutoria e, all’occorrenza, l’autorità cantonale degli stranieri della nomina di un tutore (art. 18 LF-CAA) o di un curatore (art. 17 LF-CAA).
Art. 10 Vigilanza
1 L’autorità cantonale designa una persona o un ufficio competente, che visiti la futura famiglia adottiva ogni volta che ciò si riveli necessario. Sulle visite viene steso un verbale.
2 L'autorità cantonale si accerta che siano rispettate le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, nonché gli oneri e le condizioni pertinenti. Valuta in qualsiasi maniera idonea l'assistenza fornita al minore.
3 Se si riscontrano lacune o difficoltà, l'autorità cantonale invita i futuri genitori adottivi a prendere immediatamente le misure necessarie per rimediarvi. Sulle misure e la loro attuazione viene steso un verbale.
4 All'occorrenza, l'autorità cantonale informa il tutore e l'autorità di protezione dei minori competente.