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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 9 pagine
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4 Per la verifica l'autorità cantonale ricorre a:
a. una persona che dispone di una qualifica specialistica nel settore sociale o in psicologia e che ha maturato un'esperienza professionale in materia di assistenza di minori o di adozione; oppure
b. un competente servizio di collocamento in vista d’adozione.
5 L'autorità cantonale può prescrivere di frequentare un corso preparatorio adeguato.
Art. 6 Certificazione di idoneità
1 Se le condizioni dell'articolo 5 capoversi 1 e 2 sono soddisfatte, l'autorità cantonale certifica l'idoneità all'adozione mediante decisione.
2 La certificazione ha una validità massima di tre anni. Contiene indicazioni sul Paese d'origine, l'età minima e massima, nonché il sesso del minore da accogliere. Precisa se possono essere accolti minori con esigenze particolari.
3 Può essere subordinata a oneri e condizioni.
Art. 7 Autorizzazione
1 Per il rilascio dell'autorizzazione all'accoglimento di un minore occorrono i seguenti documenti:
a. la certificazione di idoneità dei futuri genitori adottivi;
b. un rapporto medico sulla salute del minore e un rapporto sulla vita del minore fino ad allora;
c. il consenso dei genitori del minore all'adozione o una dichiarazione dell'autorità competente del Paese d'origine del minore, che attesti che il consenso è stato dato conformemente alla legge o indichi le ragioni per le quali tale consenso non può essere dato;
d. la dichiarazione dell'autorità competente secondo il diritto del Paese d'origine del minore, che attesti che quest'ultimo può essere affidato ai futuri genitori adottivi in Svizzera.
2 L'autorità cantonale può esigere ulteriori documenti.
3 L'autorità cantonale può chiedere che i documenti siano presentati in originale. Se non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere, può richiederne la traduzione.
4 L'autorizzazione deve indicare il nome, la data e il luogo di nascita del minore.
5 Può essere subordinata a oneri e condizioni.
6 In caso di procedure secondo la Convenzione dell’Aia sull’adozione, l’autorità cantonale decide prima dell’arrivo del minore se rilasciare l’autorizzazione (art. 8 cpv. 1 LF-CAA). Negli altri casi decide dopo l’arrivo del minore e per i minori nati in Svizzera dopo l’accoglimento.