Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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de che un ricollocamento nella famiglia d'origine non sarà possibile ancora per molto tempo o fino al compimento della maggiore età e si teme che un collocamento in un'altra famiglia esporrebbe il minore a un grave pericolo per la sua salute fisica e mentale. Rifiutando l'autorizzazione, l'autorità cantonale metterebbe per esempio in una situazione psichica intollerabile un bambino di dieci anni, che ha vissuto con i genitori affidatari fin dalla nascita, è diventato parte di questa famiglia e probabilmente non ha mai avuto contatti con i genitori biologici. In questo caso il collocamento in una nuova famiglia o il ricollocamento in quella d'origine nuocerebbe al bene del minore.
1.5.2 Sezione 2: Assistenza di minori all'estero
Art. 63 Collocamento all'estero
Questa disposizione è stata elaborata traendo spunto da casi di collocamento all'estero con esito negativo: in più occasioni è infatti emerso che i posti d'assistenza all'estero non disponevano di un'autorizzazione all'accoglimento di minori e/o non erano soggetti a vigilanza. Inoltre, non di rado si è rivelato insufficiente anche il contatto tra il minore e l'autorità svizzera che aveva emanato la decisione di collocamento. Questi casi hanno dimostrato quanto problematico possa essere il collocamento di minori all'estero.
Tenendo presente che, durante la consultazione relativa alla necessità di revisione dell'OAMin, molti Cantoni si sono espressi a favore dell'introduzione di disposizioni federali sui collocamenti all'estero, questa sezione (art. 63 e seg.) disciplina sia i collocamenti disposti da un'autorità di protezione dei minori che quelli decisi dal rappresentante legale del minore di propria iniziativa, cioè senza la decisione di un'autorità. Tale disposizione deve essere rispettata anche dalle organizzazioni preposte al collocamento che offrono posti di assistenza all'estero. Gli istituti che intendono affidare un minore a genitori affidatari o a un istituto all'estero devono prima ottenere il consenso del rappresentante legale o della competente autorità di protezione dei minori (cpv. 2).
Il collocamento all'estero non è consentito se il diritto nazionale dello Stato in cui si intende sistemare il minore non prevede alcun obbligo di autorizzazione e/o alcuna sorveglianza della famiglia affidataria.
Art. 64 Ulteriori requisiti per collocamenti all'estero nell’ambito di misure di protezione
dei minori
Se si intende collocare un minore all'estero nell'ambito di misure di protezione dei minori, come per esempio un collocamento time out, è necessario richiedere prima il consenso dello Stato di accoglienza. La norma riprende una disposizione della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori17 (art. 33). Se il consenso viene rifiutato, si deve trovare un'altra soluzione.
Art. 65 Trasferimento all'estero di genitori affidatari
Questa disposizione regola il caso in cui, contrariamente all'articolo 58, genitori affidatari domiciliati in Svizzera desiderano trasferirsi all'estero insieme al minore assistito. Il rapporto
17 Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011); FF 2007 2437