Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine
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2.2.4 Altre misure UE
2.2.4.1 Edifici
Le misure nel settore degli edifici, responsabile del 60 per cento circa del consumo energetico finale dell’UE, costituiscono un elemento essenziale della politica climatica europe-
a. La direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (2002/91/CE), entrata in vigore nel 2006, prevede misure concrete sia per gli edifici di nuova costruzione che per quelli sottoposti a ristrutturazioni. Ad esempio, propone l’adozione di un metodo unico per il calcolo del rendimento energetico di un edificio e l’introduzione di requisiti minimi. Per aumentare l’efficienza energetica, gli Stati membri devono garantire il rilascio di attestati di certificazione energetica per gli edifici in costruzione, compravendita o locazione. Nel 2009, nell’ambito della prevista revisione della direttiva, si procederà a un abbassamento dei valori minimi relativi all’efficienza energetica degli edifici.
2.2.4.2 Traffico e mobilità
Nel luglio del 2008, la Commissione ha presentato una revisione della direttiva Eurovignetta che autorizzerà gli Stati membri a prelevare una tassa supplementare per i problemi di congestione, di inquinamento acustico e atmosferico causati dal traffico pesante. L’internalizzazione dei costi di queste emissioni di CO2 rimane per contro vietata.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto privato, già nel 1995 i capi di Stato e di Governo dell’UE avevano raggiunto un accordo per ridurre le emissioni delle auto nuove a 120 grammi di CO2 per chilometro (g CO2/km) entro il 2012, ossia per portare il consumo di carburante a 4,5 litri per 100 chilometri per i motori diesel e a 5 litri per 100 chilometri per quelli a benzina. Sinora, la Commissione ha basato la sua strategia su accordi volontari con l’industria automobilistica europea.
Malgrado i significativi progressi compiuti, nel 2004 le emissioni medie erano scese solo a 163g CO2/km (1995: 186g CO2/km). La Commissione ha quindi riconosciuto che gli accordi volontari non bastano e che occorre adottare una normativa vincolante. Il 20 dicembre 2007 ha presentato una proposta contenente misure dettagliate per raggiungere l’obiettivo di 120g CO2/km entro il 2012. È inoltre intenzione dell’UE abbassare ulteriormente il limite consentito a 95g CO2/km al 2020.
2.2.4.3 Emissioni di gas serra sintetici
Nel Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (gas F), l’UE ha previsto un divieto graduale delle sostanze stabili citate nel Protocollo di Kyoto. Già oggi, la Danimarca possiede una normativa nazionale che va ben oltre il regolamento UE e prossimamente anche la Svezia adotterà una regolamentazione più severa (cfr. 3.2.3 (6)).
2.2.4.4 Pozzi di carbonio
La maggior parte dei Paesi UE ha deciso di inserire nel computo per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione nazionale anche l’assorbimento del carbonio dovuto alla propria gestione forestale. L’UE, per contro, non intende includere i pozzi di carbonio nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione neppure dopo il 2012, essenzialmente perché l’assorbimento di CO2 è un fenomeno temporaneo e difficile da misurare. Inoltre, un afflusso eccessivo di certificati supplementari nell’EU-ETS potrebbe compromettere l’obiettivo dello scambio56.
56 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the geological storage of carbon dioxide: Impact Assessement.