Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

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stare un’aliquota di 60 franchi per tonnellata di CO2 (15 centesimi al litro di olio da riscaldamento e benzina), sempre che la tassa sia applicata sia ai carburanti sia ai combustibili e che vengano realizzati tempestivamente tutti i provvedimenti pianificati e avviati (programma per il risanamento di edifici, piani d’azione Energia). Se, tuttavia, le emissioni dovessero ridursi in misura inferiore alle aspettative – sia per la non realizzazione delle misure previste sia per un calo dei prezzi dell'energia – si dovrà aumentare l’aliquota d’imposta, che potrebbe comunque risultare inferiore, o essere ridotta, qualora il supplemento della tassa sugli oli minerali venisse adeguato al rincaro.

La tassa d’incentivazione è riscossa sui combustibili e carburanti fossili messi in commercio e utilizzati a scopi energetici. Le aziende ad alta intensità energetica la cui competitività internazionale verrebbe pregiudicata dalla tassa possono chiedere di essere esentate da quella sui combustibili. Il criterio di esenzione è dato dall’«intensità» della tassa, ossia dal rapporto tra l’onere fiscale e la creazione di valore. L’intensità della tassa – e di rimando la possibilità di richiedere l’esenzione – devono essere definite a livello di settore economico.

La Confederazione può delegare compiti esecutivi a organizzazioni private (ad es. mandato di prestazioni con l’Agenzia dell’energia per l’economia).

(2) Meccanismi flessibili

Il pacchetto di provvedimenti prevede entro il 2020 una riduzione delle emissioni nazionali del 20 per cento rispetto al 1990. In questo caso, un quarto al massimo dell’obiettivo di abbattimento può essere coperto con l’acquisto di certificati esteri. Se questo limite verrà effettivamente utilizzato, dipende dalla costruzione o meno di nuove centrali termiche a combustibili fossili in Svizzera e dalla disponibilità delle imprese coinvolte nel sistema di scambio ad acquistare crediti esteri.

Se si giungerà ad un accordo internazionale sostenibile, l’obiettivo di riduzione verrà portato al 30 per cento. La riduzione addizionale necessaria per centrare l’obiettivo del 30 per cento (5,28 mln t di CO2) può essere ottenuta all’estero ricorrendo ai meccanismi flessibili. Ai prezzi attuali sarebbero necessari circa 185 milioni di franchi l’anno. L’acquisto di crediti di emissione rientra nella responsabilità della Confederazione, che può tuttavia delegare compiti specifici a organizzazioni private che dispongono della necessaria esperienza e competenza. Un requisito importante da questo punto di vista è la qualità dei certificati. Per garantirla, entrano in linea di conto varie opzioni, ad esempio l’esclusione di progetti controversi (esempio: i grandi impianti idroelettrici), come già avviene nell’UE. Sono possibili anche controlli qualitativi supplementari a livello nazionale o l’adesione a uno standard di qualità quale il «Gold standard»110. In primo luogo, però, la Svizzera intende contribuire a migliorare le esigenze e le condizioni quadro internazionali. Come minimo, si atterrà alle esigenze qualitative dell’UE per garantire la maggiore compatibilità possibile con il sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

Se la Svizzera aumenterà il suo impegno di riduzione al 30 per cento nell'ambito di un accordo internazionale soddisfacente, si potrà conseguire all’estero al massimo la metà dell’obiettivo di abbattimento rispetto al 1990.

Sarà comunque sempre possibile realizzare progetti volontari di protezione climatica che esulano dal sistema svizzero di scambio di quote111, purché si rispetti l’iter progettuale predefinito. Se il progetto viene realizzato con successo, l’UFAM rilascia ai promotori degli

110 Il «Gold standard» è un marchio di eccellenza lanciato da organizzazioni non governative che certifica progetti di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili che, oltre a ridurre le emissioni di gas serra, contribuiscono in modo particolare allo sviluppo sostenibile di un Paese.

111 Cfr. istruzioni per l’attuazione di misure per compensare le emissioni di CO2 delle centrali termiche a ciclo combinato in Svizzera (pubblicazione ottobre 2008).