Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

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(2) Meccanismi flessibili

Differenze rispetto alla variante «Obiettivi climatici vincolanti»

• L’acquisto di crediti esteri è una questione privata e non rientra nella responsabilità della Confederazione.

• Si rinuncia a limitare in termini quantitativi l’acquisto di crediti esteri.

Sviluppo della legislazione sul clima dopo il 2020

Per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica nel periodo 2030-2050 occorre sviluppare ulteriormente la legislazione in materia climatica dopo il 2020, in modo tale da assoggettare all’obbligo della compensazione anche i settori finora esclusi. Per quanto concerne le emissioni non energetiche prodotte dall’agricoltura, bisogna mettere a punto metodi per il rilevamento delle quantità emesse e per il riversamento dei costi di compensazione in base al principio di causalità. È opportuno un approccio coordinato su scala internazionale.

Per garantire la neutralità climatica, occorre inoltre abrogare la condizione della soglia massima. L’IPCC parte dal presupposto che per stabilizzare le concentrazioni di gas serra a un livello climaticamente sostenibile (450 ppm-550 ppm CO2eq) entro il 2030 bisogna prevedere un prezzo dei certificati fino a 100 dollari per tonnellata di CO2116. Va del resto ricordato che prezzi più alti rendono le misure nazionali di abbattimento più interessanti.

3.2.3 Misure svincolate dalle varianti

Il Consiglio federale propone inoltre una serie di misure svincolate dalle due varianti proposte (cfr. 3.2.1 e 3.2.2).

(1) Sviluppo del sistema di scambio delle emissioni

Il Consiglio federale intende portare avanti anche dopo il 2012 il sistema svizzero di scambio delle quote secondo il principio «cap and trade» e avvicinarlo a quello europeo (cfr. 2.2.1.4). A tal fine è opportuno che vi sia la maggiore compatibilità possibile con il sistema europeo. Senza l’accesso al mercato europeo delle quote di emissione, le aziende svizzere non possono trarre vantaggio dal grande potenziale di riduzione che esiste all’interno dell’UE. Contrariamente a oggi, il sistema di scambio funzionerà indipendentemente dalla tassa sul CO2. Come nella proposta di direttiva UE, gli obiettivi di riduzione degli impianti verranno stabiliti per l’intero periodo di impegno, ossia dal 2013 al 2020. La soglia di emissioni è assoluta e comprende in linea di massima tutti i gas serra del regime climatico internazionale dopo il 2012 prodotte dagli impianti assoggettati. Oltre all’anidride carbonica, si tratta dei seguenti gas: esafluoro di zolfo, idrofluorocarburi, perfluorocarburi, protossido di azoto e metano. L’obiettivo di riduzione (cap) viene stabilito in base ai valori target per il periodo 2008-2012, definiti in base al potenziale specifico di compensazione dei diversi costi di prevenzione delle aziende.

La partecipazione al sistema di scambio delle quote è obbligatoria per i seguenti settori (cfr. elenco esaustivo all’allegato I): settore energetico (impianti di combustione, raffinerie di petrolio, produzione di energia da combustibili fossili), produzione e trasformazione dei metalli (produzione di metalli ferrosi e acciaio), impianti per la produzione di calce e mattoni, industria dei prodotti minerali (cemento, vetro, ceramica), impianti industriali per la fabbricazione di pasta di carta e di carta e cartone, industria chimica e impianti di incenerimento dei rifiuti. Per tutti gli impianti che rientrano in questi settori e che rilasciano ogni anno oltre 10 000 tonnellate di CO2eq le prescrizioni d’esecuzione fisserano l’obbligo di

116 IPCC (2007): Fourth Assessment Report, Working Group III Report “Mitigation of Climate Change” http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm.