Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine
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attestati, che possono ad esempio essere usati dai gestori di centrali termiche a combustibili fossili per compensare le emissioni prodotte. Il Consiglio federale si riserva la possibilità di adeguare le regole applicate ai progetti di compensazione alla disciplina prevista dal regime climatico internazionale dopo il 2012 o alle disposizioni in materia adottate dall’UE.
3.2.2 Variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica»
Questa variante implica che tra il 2030 e il 2050 la Svizzera raggiunga la piena neutralità climatica. Ciò significa che tutte le emissioni di gas serra non ridotte attraverso misure nazionali devono essere compensate con l’acquisto di crediti di emissione esteri.
Gli obiettivi perseguiti sono:
• sfruttare i potenziali di riduzione redditizi in Svizzera e all’estero per ottenere la massima efficacia degli sforzi di abbattimento delle emissioni;
• promuovere una politica climatica efficiente e ambiziosa che tenga conto del contesto specifico della Svizzera e della dimensione globale del problema climatico.
Un maggior sfruttamento dei potenziali di riduzione a basso costo all’estero tiene conto del contesto specifico della Svizzera nella misura in cui il nostro Paese presenta un’intensità di emissioni contenuta. Ciò significa che fornisce un importante contributo al trasferimento di capitali e di tecnologie a favore di uno sviluppo rispettoso del clima come pure alla risoluzione dei conflitti di obiettivi tra la politica dello sviluppo e quella climatica.
3.2.2.1 Obiettivi di riduzione
Nel periodo fino al 2020 è prevista una tappa intermedia verso la neutralità climatica che fissa una riduzione massima del 50 per cento rispetto al 1990. Per arginare i rischi finanziari, derivanti da un impegno molto alto e dallo sviluppo – attualmente difficile da valutare
– dei mercati per lo scambio di emissioni, questo obiettivo è vincolato a un limite di prezzo. Se i costi dei certificati superano 1,2 miliardi di franchi, l’obiettivo viene ridimensionato al fine di non oltrepassare il limite.
Questa offerta proposta dalla Svizzera si allaccia alla condizione che il regime climatico internazionale per il periodo successivo al 2012 si sviluppi positivamente, e che il limite massimo venga accettato sul piano internazionale.
3.2.2.2 Strumenti / misure per centrare gli obiettivi di riduzione
La legge sul CO2 va estesa in modo tale che dal 2013 le emissioni di CO2 non evitabili, prodotte su territorio nazionale a scopi energetici, siano maggiormente compensate con misure di riduzione all’estero.
(1) Tassa di garanzia
Per creare un incentivo alla compensazione delle emissioni, l’attuale tassa sul CO2 viene estesa ai carburanti. Non ha più un effetto diretto sul consumo, bensì stabilisce l’obbligo di compensare le emissioni. La tassa sul CO2 continuerà ad essere riscossa sugli agenti energetici fossili messi in commercio e non può essere riversata sui prezzi al consumo. I proventi verranno restituiti agli importatori non appena saranno presentati i necessari certificati di emissione che documentano la compensazione. La tassa sul CO2 assumerà così la funzione di tassa di garanzia. Questa disposizione si applica alle emissioni di CO2 prodotte da privati a scopi energetici (ad es. trasporti e riscaldamento di edifici) e da imprese escluse dal sistema di scambio (questo settore produce al massimo il 65 per cento delle