Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

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disposizioni in materia si basano sulle regole derogatorie dell’UE118. Si prevede che l’UE metterà all’asta sin dall’inizio i diritti di emissione per il settore dell’energia elettrica.

La Confederazione mantiene una riserva di diritti di emissione per le nuove imprese. La quantità di diritti in riserva è stabilita dal Consiglio federale. Non ne possono tuttavia beneficiare le centrali termiche a combustibili fossili, poiché secondo la volontà del Parlamento questi impianti sono tenuti a compensare integralmente le emissioni che producono (cfr. 3.1.1.4). Pertanto, non ricevono diritti di emissione e devono generare crediti con progetti realizzati in Svizzera e all’estero in misura corrispondente alle emissioni prodotte. Collegando il sistema svizzero di scambio a quello europeo, si creerebbe un mercato interno e i diritti di emissione europei sarebbero equiparati a misure nazionali.

I meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (CDM, JI) possono essere computati solo parzialmente. I limiti quantitativi sono retti dalle disposizioni del sistema europeo ETS. Il Consiglio federale può fissare requisiti qualitativi per i certificati di emissione. I certificati ottenuti con progetti di forestazione o riforestazione in Paesi emergenti, validi solo temporaneamente e non ammessi dall’UE, sono esclusi dal sistema di scambio delle quote.

Sulle emissioni per le quali non vengono restituiti crediti viene riscossa una tassa di compensazione pari a 160 franchi per tonnellata di CO2eq. Il pagamento della tassa non esime l’azienda dall’obbligo di restituire i crediti di emissione mancanti l’anno successivo.

(2) Pozzi di carbonio nella selvicoltura e nell'agricoltura

L’attuale disciplinamento dei pozzi di carbonio va mantenuto a condizione che sia in sintonia con le regole del regime climatico internazionale per il periodo successivo al 2012119. Date le attuali condizioni economiche, in Svizzera l’assorbimento di carbonio della selvicoltura e dell’agricoltura è piuttosto irrilevante (0,3 – 0,7 mln di tonnellate di CO2). Se il carbonio assorbito viene liberato, cosa che non è improbabile in futuro, le emissioni di CO2 devono essere compensate, rafforzando le misure di abbattimento sia nel caso di danni causati dalla natura sia nel caso di un maggiore sfruttamento del bosco. D’altronde, il legno può sostituire le materie prime fossili e contribuisce ad evitare le emissioni. Rispetto all’assorbimento temporaneo del carbonio, l’utilizzazione del legno contribuisce in modo più duraturo alla politica climatica.

Considerati i rischi e l’onere sproporzionato per sorvegliare il contenuto di carbonio, i pozzi non dovrebbero più costituire un nuovo ramo d’attività interessante per i proprietari di boschi. Per quelli che mantengono un pozzo di carbonio nel proprio bosco, si può vagliare la possibilità di un’indennità al di fuori del quadro vincolante. Nel regime climatico internazionale successivo al 2012 sarà possibile computare anche il legname lavorato. Tuttavia, a livello internazionale le modalità attuative sono ancora troppo poco chiare per permettere al Consiglio federale di proporre un disciplinamento valido per la Svizzera.

(3) Pozzi geologici (Carbon Capture and Storage, CCS)

In Svizzera non si conosce ancora il potenziale legato al sequestro geologico di CO2. Non sono infatti ancora stati condotti studi sistematici sul ruolo di questo strumento nella strategia nazionale di protezione del clima e di approvvigionamento energetico.

Inoltre, vi sono solo poche fonti puntuali ad elevate emissioni che si prestano alla separazione e alla cattura di grossi quantitativi di anidride carbonica (circa il 75% delle emissioni complessive di CO2 sono causate da fonti mobili o diffuse, soprattutto nel settore dei trasporti e degli edifici). Il sottosuolo geologico e la struttura tettonica della Svizzera potreb-

118 MEMO/08/35, Domande e risposte sulla proposta della Commissione volta a rivedere il sistema UE di scambio delle quote di emissione, Bruxelles, 23.01.2008.

119 È possibile che dal 2013 sarà obbligatorio compensare le superfici agricole. In tal caso occorrerebbe determinare il bilancio dei gas serra delle superfici agricole e compensare la differenza rispetto al 1990.