Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine
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svizzera ciò significa che gli impianti fabbricati in Svizzera che contengono sostanze refrigeranti naturali diventano più competitivi degli impianti industriali importati che contengono HFC. Rimane aperta la questione dell’applicazione, o meno, della cauzione anche alle esportazioni.
Affinché il divieto venga rispettato con coerenza sono all’esame ulteriori incentivi finanziari e istituzionali. In futuro, la notifica sarà obbligatoria a partire da un quantitativo di 1 kg. I costi del servizio di notifica potrebbero essere sostenuti con i proventi del sistema di cauzione in modo che ogni titolare possa notificare, modificare o cancellare gratuitamente i propri impianti. In contropartita, il quantitativo minimo per gli impianti stazionari soggetti all’obbligo di notifica verrà portato dagli attuali 3 a 5 o 10 kg. Come alternativa, le attuali raccomandazioni esecutive potrebbero essere trasformate in una norma tecnica: per determinate applicazioni sarebbero prescritti in modo vincolante refrigeranti naturali e l’impiego di sostanze stabili nell’aria verrebbe vietato senza eccezioni.
(5) Prescrizioni tecniche
Le prescrizioni tecniche sono complementari agli altri provvedimenti e riguardano i settori degli edifici e dei veicoli.
Edifici
Dal 2012 le prescrizioni tecniche attuali verranno progressivamente inasprite. Nell’aprile 2008 la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia ha adottato il modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) per i nuovi edifici. Secondo queste prescrizioni i nuovi edifici potranno consumare al massimo 4,8 litri di olio da riscaldamento equivalente per m2, mentre gli edifici risanati ne potranno consumare solo 9 litri per m2. Il recepimento delle prescrizioni è di competenza dei singoli Cantoni. La Confederazione si adopera affinché le prescrizioni modello vengano applicate il più rapidamente possibile in tutti i Cantoni.
Sebbene le prescrizioni sull’involucro esterno degli edifici siano di competenza cantonale, la Confederazione può, se necessario, emanare prescrizioni in materia di emissioni di gas serra degli edifici sulla base dell’articolo costituzionale relativo alla protezione dell’ambiente. Farà uso di questa possibilità qualora i Cantoni non recepissero coerentemente il modello di prescrizioni energetiche nella loro legislazione o qualora non attuassero il programma di risanamento degli edifici.
Con il nuovo diritto di locazione, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, i risanamenti ecocompatibili di locali abitativi e commerciali possono essere imputati sugli affitti quali investimenti che generano valore aggiunto. Questa revisione è un primo passo verso il miglioramento degli incentivi per il risanamento energetico degli edifici.
Un altro provvedimento in questo senso è l’introduzione di un certificato energetico degli edifici, deciso come strumento obbligatorio dal Consiglio degli Stati, il 12 marzo 2008, e come strumento facoltativo dal Consiglio nazionale il 27 maggio 2008. Questo certificato energetico permette di fissare standard minimi dinamici che possono essere inaspriti ogni cinque anni al fine di raggiungere l’obiettivo target fissato per il 2020124.
Veicoli
In Svizzera vi è un’elevata densità di veicoli: almeno un abitante su due possiede in media un’automobile. La flotta svizzera vanta una quota superiore alla media di veicoli di grossa cilindrata e quindi ad alto consumo di carburanti. Per contrastare questa tendenza i piani d’azione Energia prevedono una serie di misure, tra cui un sistema di bonus-malus per
124 Mozione CAPTE-CS del 30.08.2007 (07.3558): Introduzione in Svizzera di un certificato energetico per gli edifici unitario e obbligatorio.