Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 18 pagine
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Altri approvano in linea di principio la soluzione ma chiedono che la regolamentazione sia più esplicita (BE, BS, FR, GR, SG, ZG / ASF, CFQF, FSA, USS, SGF, CSP, ASDD). Sono proposte diverse soluzioni:
- la regolamentazione della competenza decisionale dei genitori deve tenere conto di chi si prende concretamente cura del figlio. In questo senso il genitore che si occupa di più del figlio deve avere un maggiore margine decisionale (AG, FR, GE, NE, ZG / COFF, MMI, Uni GE). Le decisioni importanti sono prese da entrambi i genitori e in caso di disaccordo uno di loro può sottoporre il caso all’autorità competente (COFF, MMI);
- i genitori decidono in una convenzione le decisioni che prendono in comune (BE / ASF, CFQF, USS, SGF, FSFM, Uni GE). In mancanza di una regola, o in caso di disaccordo, decide il genitore che si occupa in maniera preponderante del figlio (BE / ASF, CFQF, USS, SGF). L'altro genitore ha invece un diritto di ricorso dinanzi al giudice (BE / ASF, CFQF, SGF). Può anche essere previsto di affidare al giudice la competenza di decidere in che modo vadano prese le decisioni se i genitori non sono più in grado di farlo (Uni GE);
- Le decisioni quotidiane o urgenti competono unicamente al genitore che ha la custodia di fatto. Le decisioni di una certa importanza (ad es. scelte scolastiche o professionali, cambio di domicilio, alloggio presso terzi, adesione ad una comunità religiosa) devono essere discusse da entrambi i genitori. Se non sono d’accordo, il genitore che si prende maggiormente cura del figlio decide autonomamente, ma l’altro genitore ha la possibilità di far verificare dall’autorità di protezione dei minori che la decisione presa sia compatibile con il bene del figlio. Le decisioni che hanno un’importanza particolare (cambio di nome, lunga permanenza all’estero, interventi medici particolarmente invasivi) devono essere obbligatoriamente prese da entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, l’ultima parola spetta all’autorità di protezione dei minori (BS, FR, NE, ZH);
- è necessario prevedere due categorie di competenze decisionali (GR / CSP). Le decisioni di una certa importanza dovrebbero essere prese da entrambi i genitori (GR / CSP). È poi necessario stabilire come si svolge la procedura in caso di controversia (CSP);
- è necessario prevedere la possibilità di attribuire il diritto di custodia esclusivamente a uno dei due genitori, in particolare se i conflitti sono prevedibili, ad esempio in caso di un trasloco (SH);
- per evitare problemi nell’esercizio congiunto dell’autorità parentale sarebbe meglio accordare il diritto di custodia solo a un genitore, prevedendo tuttavia la possibilità di eccezioni (FSA);
- occorre prevedere che almeno le decisioni seguenti siano prese obbligatoriamente da entrambi i genitori: lunga permanenza all’estero, interventi medici particolarmente invasivi, scelta di una scuola o di una professione, scelte religiose, pratica di un hobby pericoloso, lunga permanenza presso terzi, disposizioni giuridiche importanti ed eventualmente altre decisioni fondamentali per il minore. Tutte le altre decisioni sarebbero di competenza del genitore che ha la custodia principale, che potrebbe in particolare determinare il domicilio del figlio in Svizzera senza dover ottenere il consenso dell’altro genitore (FSA);
- la cura spetta per principio ad entrambi. Il genitore che non garantisce tale parità deve versare un contributo all’altro (GeCoBi);