Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 18 pagine

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Anche per non pregiudicare il bene del figlio, alcuni propongono di prevedere soltanto una pena pecuniaria o una multa (OW / PS) o di prevedere una sanzione solo in caso di rifiuto ripetuto del diritto di visita (TG / PCS) o in mancanza di un motivo legittimo (VD).

Per evitare abusi, il diritto di sporgere querela dovrebbe essere riservato all’autorità di protezione dei minori (VFG).

La norma dovrebbe essere adattata ai casi in cui i genitori hanno l’autorità parentale congiunta (FSA, VFG).

L'assistenza alla sottrazione di minori dovrebbe essere sanzionata (GeCoBi).

Infine, per coerenza, sarebbe opportuno sanzionare anche il genitore che rifiuta di esercitare il suo diritto di visita (NE, ZH / I Verdi, PCC / GeCoBi, PF, FSA, FSPI, CACT).