Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 18 pagine
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- l'autorità parentale congiunta è attribuita dal giudice in presenza della disponibilità alla collaborazione tra i genitori. La legge determina le condizioni (FSA);
- l'autorità parentale è esercitata dal genitore che ha la custodia principale del figlio. I genitori possono convenire un’altra soluzione. La convenzione deve essere ratificata dal giudice in funzione del bene del figlio (CFIG).
Per quanto riguarda la soluzione proposta dal Consiglio federale, diversi partecipanti chiedono di precisare nella legge i punti essenziali e obbligatori delle conclusioni che devono essere presentate dai genitori (NE, GE, ZH / FSA, ASM, Uni GE) e di sottolineare che tali conclusioni devono essere comuni per esprimere la capacità dei genitori di collaborare (AG). Sarebbe inoltre opportuno menzionare l’indipendenza e l’ampio margine di apprezzamento di cui gode il giudice rispetto alle conclusioni dei genitori, soprattutto se sono in contrasto con il bene del figlio (GE). La legge deve disciplinare anche il caso dei genitori che non riescono a mettersi d’accordo (ZH), affidando al giudice la responsabilità di decidere della cura e del mantenimento del figlio (ZG), conformemente alle disposizioni relative agli effetti della filiazione (Uni BS). Altri invece sostengono che attribuire al giudice la competenza di fissare i contributi di mantenimento (Uni SG), la cura e i contributi di mantenimento (Uni BS) è in contraddizione con l’attuale diritto di famiglia (cfr. art. 163 e 171 CC) e non è applicabile (Uni BS).
Alcuni partecipanti chiedono che la legge preveda espressamente che il giudice esamini d’ufficio se l’autorità parentale congiunta è compatibile con il bene del figlio (BE, GE / FSA, CACT, ASTU).
Art. 133a Attribuzione a un genitore
Questa disposizione è ritenuta stigmatizzante. Sarebbe più opportuno prevedere una soluzione che attribuisca d’ufficio l’autorità parentale a uno dei genitori per motivi quali violenza domestica, violazione delle regole di custodia, non rispetto del contributo di mantenimento, ecc. (ZH).
Del resto il fatto che un giudice possa ritirare l’autorità parentale ad uno dei genitori sulla base del solo criterio del «bene del figlio» è stata criticata. Sarebbe necessario prevedere criteri rigidi (GeCoBi).
Per altri, in virtù del principio della proporzionalità, l’attribuzione dell’autorità parentale a uno dei genitori dovrebbe essere decisa in ultima ratio o per lo meno in caso di motivi gravi (SG), per non dire eccezionali (CROP). Per questo sarebbe utile prevedere la possibilità di attribuire il diritto di custodia a uno dei genitori (FSA, ASM, Uni BS, Uni SG) o di ripartirlo tra i due (Uni SG) oppure di attribuire in un primo tempo la custodia di fatto e in un secondo tempo l’autorità parentale a uno dei genitori (SSI).
Diversi partecipanti suggeriscono anche di menzionare espressamente nella legge che la violenza coniugale accertata e ripetuta è un motivo di revoca dell’autorità parentale al genitore che è autore del reato (AG, BL, BS, GE, NE / I Verdi / ASF, CFQF, COFF, MMI, CSP).
Anche il figlio dovrebbe avere il diritto di chiedere che l’autorità parentale sia attribuita a uno dei genitori (CFIG).
Infine, per rispetto della parità di trattamento tra figli di genitori divorziati e figli di genitori non sposati, occorre fare del capoverso 4 una regola generale rientrante negli effetti della filiazione [ad es. art. 277 cpv. 3] (ZH / FSA, SSI, Unil).