Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine
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1.1.3.3 Protezione contro ritorsioni
Il lavoratore che segnala irregolarità si espone a sanzioni, rischiando spesso il licenziamento43. Tuttavia, sono possibili anche altre azioni di rivalsa: diminuzione o soppressione dei premi, trasferimento, rifiuto di promozioni, mobbing.
Licenziamento
Ai sensi dell’articolo 336 CO la disdetta può essere abusiva anche se rispetta i termini. L’elenco di motivi riportato al capoverso 1 lettere a-e non è esaustivo. La disdetta non può essere annullata, ma il lavoratore può far valere il diritto a un’indennità pari a un massimo di sei mesi di salario (art. 336a cpv. 1 CO). Come prevede l’articolo 337 capoverso 1 CO la disdetta può essere data con effetto immediato per cause gravi. In assenza di dette cause, il licenziamento resta valido, ma il lavoratore ha diritto al pagamento del salario fino alla scadenza del termine di disdetta nonché a un’indennità pari a sei mesi di salario al massimo (art. 337c cpv. 1 e 3 CO). L'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar)44 prevede un’eccezione a queste regole: la disdetta data in seguito a un reclamo ai sensi della LPar può essere annullata.
Le segnalazioni che non adempiono le condizioni dell’interesse preponderante e della proporzionalità costituiscono una violazione dell’obbligo di fedeltà e di discrezione. In questi casi un licenziamento nel rispetto dei termini di disdetta non è abusivo. La risoluzione immediata del rapporto di lavoro è giustificata soltanto se la violazione dell’obbligo di fedeltà e di discrezione è particolarmente grave o se vi è stato un avvertimento in seguito a un fatto meno grave verificatosi in precedenza45. La giurisprudenza ha statuito che la segnalazione ai media senza avvertire prima il datore di lavoro né attendere la reazione dell’autorità già informata rappresenta una colpa grave46.
Il licenziamento ordinario a seguito di una segnalazione effettuata nel rispetto dell’obbligo di fedeltà e discrezione può essere considerato abusivo. La segnalazione non è esplicitamente indicata tra le ragioni riportate nell’articolo 336 capoverso 1 lettere a-e CO. Tuttavia, come già menzionato, l’elenco non è esaustivo e inoltre in questo caso il licenziamento può essere considerato una rappresaglia ai sensi dell’articolo 336 capoverso 1 lettera d CO. Infatti, se il lavoratore effettua una segnalazione nel rispetto dell’obbligo di fedeltà o se le irregolarità denunciate costituiscono pretese derivanti dal rapporto di lavoro, il licenziamento è abusivo. In altri casi, è possibile far valere il divieto generale dell’abuso del proprio diritto, concretizzato dall’articolo 336 CO47: una disdetta data a seguito della segnalazione di molestie sessuali, denunciate anche a un procuratore generale, è stata giudicata abusiva secondo l’articolo 336 capoverso 1 lettera d CO48.
In base alla giurisprudenza la ragione che determina un licenziamento abusivo ai sensi dell’articolo 336 CO non deve necessariamente essere l’unico motivo di
43 Cfr. n. 1.1.1
44 RS 151.1
45 Cfr. p. es. DTF 130 III 213, consid. 3.1 e DTF 127 III 351, consid. 4a.
46 DTF 127 III 310, consid. 5a.
47 DTF 131 III 535, consid. 4.2 e DTF 132 III 109, consid. 2.
48 Sentenza del Tribunale federale 4C.60/2006 del 22 maggio 2006, consid. 7.