Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 12 pagine
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dd) Lettere c e d
swissbanking è dell’avviso che il carattere indeterminato di queste disposizioni pregiudichi la certezza del diritto.
3.3.1.7 Capoverso 3
a) In generale
Mentre kv schweiz approva questa disposizione, AI e GE, ASA, swissbanking,
UNINE e USI vi si oppongono; AI e GE, ASA e swissbanking propongono di
eliminarla. USG propone di sopprimere la segnalazione ai mass media, ma di
mantenere la segnalazione a organizzazioni indipendenti, neutrali, in possesso di competenze appropriate e figuranti su un elenco stilato dalla seco. Secondo tutti questi partecipanti la segnalazione all’opinione pubblica equivarrebbe a un
pregiudizio sproporzionato alla reputazione del datore di lavoro, getterebbe una luce sospetta sull’operato delle autorità e implicherebbe un controllo da parte dell’opinione pubblica sull’attuazione della legge, la quale trova pur sempre il suo fondamento nello Stato di diritto. I meccanismi di ricorso e di sorveglianza esistenti
permetterebbero già ora di controllare l’operato delle autorità. Secondo questi partecipanti il capoverso 3 è inattuabile, poiché il lavoratore non avrebbe la
possibilità di sapere se l’autorità agisce in maniera efficace né tantomeno se la sua inattività è giustificata. Per queste stesse ragioni economiesuisse propone di fissare condizioni più restrittive e di sopprimere la segnalazione direttamente all’opinione pubblica. Secondo USI il lavoratore potrebbe rivolgersi all’autorità superiore, a un ombudsman o a un organo di sorveglianza parlamentare.
b) Segnalazione direttamente all’opinione pubblica
Secondo economiesuisse e UNIL conviene sopprimere la possibilità di segnalare irregolarità all’opinione pubblica in mancanza di una previa segnalazione all’autorità.
c) Condizioni alla base della segnalazione all’opinione pubblica
Secondo BS e GR, CP, economiesuisse, swissbanking, UNINE, UNIL e USAM le condizioni sono formulate in modo troppo vago: lascerebbero un margine troppo ampio al giudizio soggettivo del lavoratore dando adito a potenziali abusi. kv schweiz propone di dare la priorità alla segnalazione alle organizzazioni. Secondo JU
conviene menzionare i media soltanto nel commento. FSA fa presente che il
lavoratore che non ha il ruolo di parte nell’ambito della procedura avviata dall’autorità non è informato del seguito dato alla procedura e non può sapere se l’autorità reagisce in modo adeguato.
In questo contesto sono avanzate diverse proposte: secondo economiesuisse occorrerebbe chiedere prima un parere all’autorità superiore; H+ propone una seconda segnalazione all’autorità; USAM deplora che non siano stati fissati termini precisi e che non sia necessario avvisare il datore di lavoro e l’autorità; nel caso in cui la disposizione fosse mantenuta, swissbanking propone di prevedere un avviso preliminare all’autorità e/o una procedura di ricorso. UNIL chiede che la segnalazione all’opinione pubblica sia giustificata da circostanze particolari e non soltanto
dall’inattività dell’autorità. Secondo UNIL l’identità della persona denunciata deve restare confidenziale.