Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 12 pagine
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3.2 Sanzione in caso di misure di ritorsione contro il lavoratore
3.2.1 Sanzione del licenziamento
VD (salvo nel caso dell’obbligo di segnalare), AIPL ed economiesuisse ritengono che non occorra modificare il diritto in vigore (indennità massima di sei mesi di salario). PS, BIG, TInt e USS chiedono di sottoporre l’efficacia della sanzione del diritto in vigore ad uno studio empirico.
VD e SG, PVL e PS, BIG, FMH, GDS, kv schweiz, TInt, travail.suisse, UNINE e USS propongono d’introdurre l’annullabilità del licenziamento. Alcuni interpellati
suggeriscono il modello dell’articolo 10 LPar; (PS, FMH, GDS, kv schweiz,
travail.suisse, USS), altri avanzano la proposta di offrire al lavoratore la scelta tra reintegrazione, posto analogo o indennità superiore ai sei mesi di salario (PVL, BIG, TInt). VD propone l’annullabilità della disdetta in caso di obbligo di segnalazione e kv schweiz in caso di segnalazione di reati. I motivi addotti sono che la sanzione in vigore avrebbe un carattere tutt’al più preventivo per le piccole imprese e non
proteggerebbe efficacemente il lavoratore che, in caso di segnalazione, rischia non soltanto di perdere il posto di lavoro, ma anche di rovinarsi la reputazione e vedersi ridotte considerevolmente le probabilità di trovare un altro posto di lavoro. Inoltre l’annullabilità non è estranea al diritto svizzero: è prevista per le funzioni pubbliche e in materia di parità dei sessi ed è applicata anche dagli Stati confinanti. L’interesse pubblico alla segnalazione giustifica, in questo caso, anche la limitazione della libertà contrattuale. È possibile risparmiare al datore di lavoro abusi e inconvenienti, poiché la segnalazione è vincolata a condizioni e la riassunzione provvisoria non è
obbligatoria come previsto dall’articolo 10 capoverso 3 LPar. BIG, TInt e GDS
mettono in primo piano un aspetto che la mozione richiede esplicitamente, ovvero la protezione equivalente nei settori privato e pubblico.
BIG e TInt propongono di accollare al datore di lavoro l’onere di provare il motivo del licenziamento nel caso in cui il lavoratore rendesse verosimile che la segnalazione è la causa del licenziamento. USG si oppone al rovesciamento dell’onere della prova.
FR e SZ chiedono di aumentare l’indennità massima di cui all’articolo 336a
capoverso 2 CO. FR propone un’indennità massima di 12 mesi. JU e UNINE
auspicano che la sanzione venga riesaminata per ogni motivo di licenziamento abusivo. Secondo USG la scadenza di sei mesi va mantenuta, ma ritiene che
un’indennità minore non possa essere pronunciata senza motivo.
PS, travail.suisse e USS suggeriscono di sfruttare quest’occasione per inasprire la sanzione in caso di licenziamento di rappresentanti dei sindacati, conformemente alla Convenzione n. 98 dell'OIL.
3.2.2 Sanzioni consistenti in altre misure di ritorsione
BIG e TInt propongono d’introdurre una norma atta a impedire che l’autore della segnalazione subisca svantaggi professionali. A loro avviso la protezione completa della segnalazione impone una tale norma. TInt fa presente che la mozione chiede una protezione equivalente nei settori pubblico e privato e che l’articolo 22a D-LPers prevede una disposizione simile. PEV auspica il rafforzamento della protezione contro altre misure di ritorsione. Secondo le tre organizzazioni in questo contesto spetta al datore di lavoro provare il motivo della misura, in particolare quando il lavoratore rende verosimile che la segnalazione ne è la causa (BIG, TInt).