Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 12 pagine
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3.3.1.8 Capoverso 4
ASMAC ritiene opportuno disciplinare la segnalazione da parte dei lavoratori
assoggettati al segreto professionale; l'eccezione prevista al capoverso 4 non permetterebbe di chiarire la loro situazione. ASA, CP, swissbanking e USI approvano questa disposizione. In virtù dell’articolo 162 CP swissbanking propone di escludere anche i lavoratori assoggettati al segreto di fabbrica e al segreto commerciale.
3.3.2 Articolo 336a capoverso 2 lettera d
a) In generale
PVL e FSA sono favorevoli all’esplicita menzione della segnalazione come motivo di disdetta abusivo. AG, UNINE, USI e USAM, invece, ritengono che sia superflua.
b) Raccolta e richiesta d’informazioni da parte del lavoratore
PS, kv schweiz, travail.suisse e USS chiedono che l’articolo 336a capoverso 2 lettera d qualifichi come abusivo il licenziamento del lavoratore che, nutrendo
sospetti, raccoglie o richiede informazioni in buona fede (si veda anche il n. 3.3.1.3).
BS, swissbanking, USI e USAM propongono di precisare la formulazione affinché siano qualificate come abusive soltanto le segnalazioni conformi alle condizioni di cui all’articolo 321abisAP-CO.
3.3.3 Articolo 362
USAM è contraria al carattere relativamente imperativo dell’articolo 321abis
capoversi 2 e 3 AP-CO.
3.4 Altre osservazioni e proposte
3.4.1 Personale federale e cantonale
BIG e TInt auspicano l’introduzione di un obbligo di segnalazione per il personale federale e cantonale.
PVL, BIG e TInt ritengono che sia necessario designare un’autorità preposta alla segnalazione in seno all’Amministrazione federale, visto che il Controllo federale delle finanze non sarebbe adatto a svolgere questa funzione.
Secondo GR l’avamprogetto rivestirebbe un’importanza particolare soprattutto per i Cantoni, visto che svariati di essi applicano il CO a titolo sussidiario. JU fa presente che il suo diritto in materia di personale permette di proteggere la segnalazione e fa parte di un progetto teso a introdurre un obbligo di denuncia. TI segnala che
riprenderà l’articolo 181 del suo codice di procedura penale relativo all’obbligo di denuncia. In alcuni casi, ZH autorizza la segnalazione all’ombudsman cantonale senza che sia necessario passare per il superiore gerarchico. Secondo ZH, visto che gli articoli 336 e 336a CO si applicano al suo personale, la modifica si
ripercuoterebbe sui suoi impiegati. BS e GR fanno notare che i loro diritti cantonali applicano il CO a titolo sussidiario.