Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/74: Modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam); istituzione di un registro degli assegni familiari · 12 pagine

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- la Conferenza delle casse cantonali di compensazione e l'Associazione svizzera

delle casse di compensazione professionali (CCCC/ACCP), le quali hanno presentato un parere comune;

- 5 casse di compensazione per assegni familiari (CAF) secondo l'art. 14 lettera a

LAFam6 e

- 7 casse di disoccupazione (CD).

Hanno presentato un parere anche 8 istituzioni e 1 privato non interpellati ufficialmente:

- 5 associazioni di datori di lavoro, di settore o professionali;

- 1 CAF cantonale;

- 2 CAF secondo l'art. 14 lettera a LAFam7;

- 1 privato.

2 Oggetto dell’avamprogetto

L'avamprogetto di modifica della LAFam definisce lo scopo del registro degli assegni familiari, la comunicazione e l'obbligo di notifica dei dati, il finanziamento del registro e le disposizioni d'esecuzione. Il registro sarà tenuto dalla Centrale di compensazione. Nella banca dati figureranno, con il rispettivo numero d’assicurato AVS, tutti i figli residenti in Svizzera o all’estero a favore dei quali è versato un assegno familiare secondo il diritto svizzero. Gli organi incaricati di versare gli assegni familiari comunicheranno i dati necessari alla gestione del registro alla Centrale di compensazione. Il Consiglio federale designerà gli organi autorizzati ad accedere al registro degli assegni familiari; l’accesso completo sarà tuttavia accordato solo agli organi di esecuzione della LAFam. Per contro, tutti potranno verificare se per un determinato figlio è già versato un assegno e da quale organo, immettendone nel sistema il numero d’assicurato AVS e la data di nascita. I costi della creazione e gestione del registro degli assegni familiari saranno completamente a carico degli organi di esecuzione della LAFam. D’intesa con loro, il Consiglio federale emanerà le necessarie disposizioni esecutive.

6 Le CAF secondo l'art. 14 lett. a LAFam sono state invitate ufficialmente in base alle liste presentate dai Cantoni all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Per errore, 2 CAF secondo l’art. 14 lett. a LAFam che hanno inoltrato un parere non sono state invitate ufficialmente: queste sono pertanto riportate tra i partecipanti non ufficiali. 7 Cfr. nota 6 2/12 Rapporto risultati indagine conoscitiva registro degli assegni familiari