Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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pensione ad assicurati che soggiornano nell'internato di una scuola speciale è inoltre in contraddizione con le finalità della NPC, che attribuisce ai Cantoni l'istruzione scolastica speciale e prevede il ritiro completo dell'AI dal finanziamento.

Sgravio per 32 milioni di franchi

L'obbligo di prestazione di cui sopra, introdotto involontariamente con la NPC, costa all'AI – se il diritto viene fatto valere integralmente – 32 milioni di franchi all'anno (8 milioni in assegni per grandi invalidi e 24 milioni in sussidi per le spese di pensione). Con la soppressione di questo diritto l'AI sarebbe sgravata di 32 milioni di franchi all'anno.

1.3.3.3 Reintroduzione del limite di 12 mesi per il diritto retroattivo a prestazioni

Ripristino dello stato antecedente la 5a revisione AI

La 5a revisione AI ha ridefinito l'inizio del diritto a diverse prestazioni e prolungato involontariamente da uno a cinque anni il diritto retroattivo ad assegni per grandi invalidi, provvedimenti medici e mezzi ausiliari. Per il diritto al recupero di queste prestazioni deve essere ripristinato lo stato antecedente la 5a revisione AI.

L'inizio del diritto modificato dalla 5a revisione AI concerne le rendite di cui all'articolo 29 LAI (il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni) come pure i provvedimenti professionali e quelli di reinserimento giusta l'articolo 10 capoverso 1 LAI (il diritto nasce al più presto al momento in cui l’assicurato rivendica il diritto alle prestazioni). Questa modifica ha richiesto l'abrogazione dell'allora articolo 48 LAI, secondo cui le prestazioni potevano essere fornite retroattivamente per un periodo massimo di 12 mesi. Le prestazioni per le quali l'inizio del diritto non è specificamente disciplinato nella LAI sono rette dall'articolo 24 LPGA, che prevede un diritto retroattivo di cinque anni. Di conseguenza, per i casi assicurativi verificatisi dopo il 1° gennaio 2008 sussiste ora un diritto retroattivo di cinque anni per gli assegni per grandi invalidi, i provvedimenti medici e i mezzi ausiliari.

Ne consegue una disparità di trattamento rispetto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS, per il quale vige un diritto retroattivo di 12 mesi (art. 46 LAVS). Inoltre si pongono problemi anche all'atto pratico, visto che in molti casi è praticamente impossibile accertare un diritto sorto cinque anni prima. Tuttavia, considerata l'entità dei pagamenti retroattivi, l'accertamento è fondamentale. A titolo di esempio, un assegno per grandi invalidi di grado lieve per l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana può comportare versamenti retroattivi fino a 27 360 franchi (456 franchi al mese per 5 anni), un assegno per grandi invalidi di grado medio addirittura 68 400 franchi. Per ora il diritto retroattivo a prestazioni è limitato dal fatto che il diritto non deve risalire a prima del 1° gennaio 2008 (entrata in vigore della 5a revisione AI). Tuttavia con il passare degli anni questa limitazione perde sempre più di importanza.