Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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Il nuovo sistema di finanziamento dell'AI non è in contraddizione con le disposizioni del Codice Europeo di Sicurezza sociale relative al finanziamento.

Con l'introduzione di un contributo per l’assistenza nell'AI si mira essenzialmente a far sì che le persone disabili possano condurre una vita autonoma e responsabile. Questo obiettivo si allinea a quelli degli strumenti internazionali adottati di recente a livello internazionale. Il conseguente dimezzamento dell'assegno per grandi invalidi destinato a persone che soggiornano in un istituto sarà in gran parte compensato tramite il sistema delle prestazioni complementari. In questo modo le persone indigenti che soggiornano in istituto non subiranno gli effetti di questo provvedimento. Poiché il contributo per l’assistenza si configura come una prestazione in natura, non deve essere esportato all'estero.

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2.1 Modifica della LAI

Ingresso

La revisione parziale della LAI va utilizzata per adeguare l'ingresso della legge all'attuale testo costituzionale. Le vigenti disposizioni della LAI si fondano sull'art. 112 cpv. 1 Cost., che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, e sull’art. 112b cpv. 1 Cost., che incarica la medesima di promuovere l’integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura.

Articolo 7 Obblighi dell’assicurato

Cpv. 2, lett. e: l’assicurato ha l’obbligo di partecipare attivamente a tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale (obbligo di collaborare). Per principio è considerato esigibile ogni provvedimento che serve all’integrazione dell’assicurato, salvo se rappresenta un pericolo per la sua vita o per la sua salute (art. 21 cpv. 4 LPGA). L’onere di provare l’inesigibilità di un provvedimento è a carico dell'assicurato.

L’obbligo di collaborare, introdotto esplicitamente nella legge con la 5a revisione AI per i provvedimenti d’integrazione, varrà anche per i provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari di rendita. L’elenco dell’articolo 7 capoverso 2 è adeguato di conseguenza.

Articolo 7b Sanzioni

Capoverso 3: conformemente all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, in caso di violazione dell’obbligo di collaborare le prestazioni sono ridotte o rifiutate. L’attuale articolo 7b capoverso 3 LAI stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve «tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato».

In base alla DTF 114 V 316 l’ufficio AI deve basarsi in primo luogo sul grado della colpa, decidendo però discrezionalmente nel rispetto dei principi giuridici generali (p. es. il principio di proporzionalità). Il grado della colpa e la gravità