Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
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Modello d’assistenza comune di Confederazione e Cantoni: la NPC ha radicalmente modificato le competenze e i flussi finanziari nel settore dei disabili. Per questa ragione si è valutata la possibilità di adeguare il modello nel senso di un modello di assistenza comune di Confederazione e Cantoni. L’intento potrebbe essere realizzato tramite una legge quadro che disciplini le diverse prestazioni dell’AI e dei Cantoni o con un fondo di assistenza finanziato da contributi dell’AI, della Confederazione, dei Cantoni ed eventualmente degli assicuratori-malattie. Entrambi gli approcci sarebbero contrari allo spirito della NPC, con la quale si vogliono eliminare i doppioni e definire chiaramente le competenze di Confederazione e Cantoni separandone i compiti e i flussi finanziari. Mancherebbe inoltre la base costituzionale, in quanto un modello d’assistenza comune di Confederazione e Cantoni non potrebbe fondarsi né sull’articolo 112 Cost. (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità) né sull’articolo 112b Cost. (Promozione dell’integrazione degli invalidi). È stato preso in considerazione anche il versamento di contributi federali per finanziare modelli d’assistenza cantonali. Anche questo tuttavia sarebbe in contrasto con l’obiettivo della NPC e non è chiaro se sia lecito interpretare la pertinente base costituzionale (art. 112b Cost.) in questo senso.
1.3.3 Altri provvedimenti
1.3.3.1 Decentralizzare l'acquisizione di provvedimenti di integrazione
Attualmente, in virtù dell'articolo 27 LAI e dell'articolo 24 OAI, la competenza di stipulare convenzioni con i fornitori di prestazioni è delegata all'UFAS. La decentralizzazione agli uffici AI dell'acquisizione dei provvedimenti d’integrazione era già stata discussa quando sono stati introdotti i provvedimenti di reinserimento nel quadro della 5a revisione AI. Successivamente l'idea è stata approfondita e concretizzata dall'UFAS e dagli uffici AI in collaborazione con INSOS (Istituzioni sociali svizzere per persone andicappate) e i servizi cantonali. Da questi lavori è emerso che l'acquisizione di provvedimenti professionali e provvedimenti di reinserimento da parte degli uffici AI sarebbe opportuna per diversi motivi:
gli uffici AI allestiscono con l'assicurato il piano d'integrazione e conoscono meglio dell'UFAS le possibilità esistenti in fatto di provvedimenti e possibili soluzioni;
sono a stretto contatto con l'assicurato, conoscono la sua situazione e i suoi bisogni; per loro determinare il fabbisogno risulta quindi più semplice; si riducono così i tempi di trattamento delle pratiche;
possono reagire rapidamente ai cambiamenti sul mercato del lavoro poiché le loro strutture sono flessibili;
intrattengono contatti diretti con i fornitori e altri servizi interessati;
l'UFAS non interviene più sul piano operativo, ma soltanto a livello di sorveglianza.