Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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Il Consiglio federale deve quindi poter delegare agli uffici AI la facoltà di stipulare convenzioni per i provvedimenti professionali e i provvedimenti di reinserimento.

La delega non ha ripercussioni finanziarie.

1.3.3.2 Soppressione del diritto all'assegno per grandi invalidi e al sussidio per le spese di pensione per i minorenni che soggiornano in istituto

Dal 1° gennaio 2008, data in cui è entrata in vigore la NPC, i provvedimenti nel settore dell'istruzione scolastica speciale sono di competenza dei Cantoni. Per una svista legislativa, i minorenni che soggiornano nell'internato di una scuola speciale hanno ora diritto alla metà di un assegno per grandi invalidi e a un sussidio per le spese di pensione. Questo diritto va soppresso.

La NPC delega l'istruzione scolastica speciale ai Cantoni

Fino alla fine del 2007, l'AI corrispondeva prestazioni per provvedimenti di istruzione scolastica speciale (ex art. 19 LAI). Tra queste figuravano prestazioni per l'educazione pedagogico-curativa precoce, provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica, per il vitto e l'alloggio e per il trasporto. Durante i provvedimenti di istruzione scolastica speciale non sussisteva alcun diritto agli assegni per grandi invalidi, da un lato perché tali provvedimenti erano equiparati a provvedimenti di integrazione dell'AI e dall'altro perché erano a carico dell'assicurazione (art. 42bis cpv. 4 LAI e art. 35bis cpv. 2 OAI). Questa regolamentazione permetteva di evitare un doppio indennizzo (corrispondenza parziale degli obiettivi dei provvedimenti di istruzione scolastica speciale e di quelli degli assegni per grandi invalidi destinati a persone che soggiornano in istituto).

Il 1° gennaio 2008, nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), le prestazioni dell'assicurazione invalidità per l'istruzione scolastica speciale sono state trasferite ai Cantoni (art. 62 cpv. 3 Cost.), come anche i mezzi necessari a tal fine, conformemente al bilancio globale.

Con la soppressione dei provvedimenti di istruzione scolastica speciale giusta l'ex articolo 19 LAI, effettiva dal 1° gennaio 2008, è stato di fatto istituito il diritto alla metà di un assegno per grandi invalidi e a un sussidio per le spese di pensione per i minorenni che soggiornano nell'internato di una scuola speciale. Queste misure – ora a carico dei Cantoni – non sono più considerate provvedimenti di integrazione durante i quali non sussiste il diritto ad assegni per grandi invalidi dell'AI (art. 42bis cpv. 5 LAI). Ne consegue che dal 1° gennaio 2008, se sono soddisfatti i relativi requisiti, i minorenni che soggiornano nell'internato di una scuola speciale percepiscono un assegno per grandi invalidi, completato da un sussidio per le spese di pensione. L'assegno è di 7,60 franchi al giorno per i grandi invalidi di grado lieve, di 19 franchi al giorno per i grandi invalidi di grado medio e di 30,40 franchi al giorno per i grandi invalidi di grado elevato. Il sussidio ammonta invece a 56 franchi al giorno.

Ne risulta un obbligo di prestazione per il quale l'AI non dispone di mezzi finanziari, visto che sono stati trasferiti ai Cantoni nell'ambito della NPC. Il versamento di un assegno per grandi invalidi e di un sussidio per le spese di