Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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Ripercussioni finanziarie minime

Le ripercussioni finanziarie dovrebbero essere minime alla luce del numero esiguo di casi attesi.

1.4 Confronto giuridico e rapporto con il diritto internazionale

1.4.1 Gli strumenti delle Nazioni Unite

In Svizzera il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) è entrato in vigore il 18 settembre 199233. All'articolo 9, gli Stati parte del patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali. Le parti si impegnano inoltre a garantire che i diritti enunciati nel patto vengano esercitati senza discriminazione alcuna, in particolare se fondata sull’origine nazionale (art. 2 cpv. 2).

La Convenzione del 2006 sui diritti delle persone disabili contempla tutti i diritti umani menzionati negli altri accordi delle Nazioni Unite, ma li adegua alla situazione particolare dei soggetti con disabilità, aggiungendovi diritti specifici. L'articolo 19 stabilisce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere in maniera indipendente ed essere incluse nella società. La Svizzera non ha ancora ratificato questa Convenzione. Il Decreto federale sul programma di legislatura 2007-2011 prevede l'adozione di un messaggio su questa convenzione (art. 16, n. 78 del Decreto federale sul programma di legislatura).

1.4.2 Gli strumenti dell'Ufficio internazionale del lavoro

Il 13 settembre 1977, la Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 128 del 1967

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concernente le prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti . La Parte II della convenzione concerne le prestazioni d'invalidità. Definisce l'evento coperto, il campo di applicazione personale, le condizioni da adempiere per avere diritto alle prestazioni, l'ammontare e la durata delle stesse. Stabilisce inoltre che lo Stato deve prevedere servizi di riqualificazione destinati a preparare gli invalidi, in tutti i casi ove ciò sia possibile, a riprendere la loro attività anteriore oppure, nei casi contrari, a esercitare un'altra attività professionale che convenga al meglio alle loro attitudini e capacità e adottare provvedimenti intesi ad agevolare il collocamento degli invalidi in impieghi appropriati.

Il 20 giugno 1985, la Svizzera ha ratificato anche la Convenzione n. 159 del 1983 concernente la riabilitazione professionale e l’impiego delle persone andicappate35. L'accordo prevede che ciascun membro formuli, realizzi e riveda periodicamente una politica nazionale relativa alla riabilitazione professionale e all’impiego delle persone andicappate. Tale politica deve avere lo scopo di garantire che misure adeguate di riabilitazione professionale siano accessibili a tutte le categorie di persone andicappate e promuovere le possibilità d’impiego delle persone andicappate sul mercato libero del lavoro.

33 RU 1993 724, RS 0.103.1 34 RU 1978 1491, RS 0.831.105 35 RU 1986 966, RS 0.822.725.9