Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo
1.4.3 Gli strumenti del Consiglio d'Europa
La Carta sociale europea del 1961 è, per quanto riguarda i diritti economici e sociali, il complemento alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. All'articolo 12 è iscritto il diritto alla sicurezza sociale. L'articolo 15 stabilisce che ogni persona invalida ha diritto alla formazione professionale e alla reintegrazione professionale e sociale, qualunque sia l'origine e la natura della sua invalidità. La Svizzera ha firmato la Carta il 6 maggio 1976; nel 1987 il Parlamento ha però respinto la ratifica, di modo che la convenzione non è vincolante per il nostro Paese.
Il contenuto materiale della Carta del 1961 è stato aggiornato e adeguato nell'ambito di una revisione. La Carta sociale europea (riveduta) del 1996 è un accordo distinto che non abroga quello del 1961. Il diritto alla sicurezza sociale figura ugualmente all'articolo 12. L'articolo 15 prevede il diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità. La Svizzera non ha ratificato questo strumento.
Il 16 settembre 1977 la Svizzera ha ratificato il Codice Europeo di Sicurezza sociale del 196436. Il nostro Paese ha accettato in particolare la parte IX relativa al trattamento in caso di invalidità, che definisce l'eventualità coperta, il campo di applicazione personale, le condizioni da adempiere per avere diritto alle prestazioni, l'ammontare e la durata delle stesse. Per quanto concerne il finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale, il codice prevede che il costo delle prestazioni e le spese amministrative devono essere finanziate collettivamente mediante contributi o imposte, eventualmente combinati, secondo modalità che evitino che le persone con scarse risorse abbiano a sopportare un onere troppo gravoso e che tengano conto della situazione economica della parte contraente e di quella delle categorie delle persone assistite (art. 70 par. 1).
Il Codice Europeo di Sicurezza sociale (riveduto) del 1990 è un accordo distinto dal Codice Europeo di Sicurezza sociale del 1964 e non lo abroga. Il codice riveduto amplia determinate norme del Codice Europeo di Sicurezza sociale e introduce parallelamente una maggiore flessibilità. Non essendo stato ratificato da nessuno Stato, il codice riveduto non è ancora entrato in vigore.
Tra gli strumenti non vincolanti si può menzionare la raccomandazione (2006)5 del Comitato dei ministri agli Stati membri che contiene un piano d'azione 2006- 2015 per la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità. Il piano mira in particolare a dare alle persone con disabilità la possibilità di vivere quanto più indipendentemente possibile, consentendo loro di fare la scelta su come e dove vivere.
1.4.4 Il diritto della Comunità europea
L'articolo 42 del Trattato CE chiede l'istituzione di un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale che agevoli la libera circolazione dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi e dei loro familiari. I dettagli di tale coordinamento sono disciplinati nel Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio
37
del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
36 RU 1978 1491, RS 0.831.104 37 RS 0.831.109.268.1