Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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all’interno della Comunità e nel Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del

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21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1408/71. I due regolamenti hanno l'unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui pertinenti principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento fra i propri cittadini e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il diritto comunitario non prevede un'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, le modalità di finanziamento e l'organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. Dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la CE e i suoi Stati membri (ALC; 1° giugno 2002), la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento (cfr. allegato II all'ALC, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Nell'aprile 2004 l'UE ha adottato il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

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Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 , relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Questo regolamento abrogherà il Regolamento n. 1408/71 presumibilmente nel 2010. Il nuovo regolamento di applicazione è attualmente in elaborazione. A tempo debito i due nuovi regolamenti dovrebbero essere integrati nell'allegato II dell'ALC.

1.4.5 Compatibilità con il diritto internazionale

L'avamprogetto è compatibile con il diritto internazionale.

Con il presente avamprogetto viene introdotta una procedura di revisione delle rendite che implica maggiori obblighi per gli assicurati. La Convenzione n. 128 dell'ILO e il Codice Europeo di Sicurezza sociale del Consiglio d'Europa stabiliscono che la rendita di invalidità deve essere concessa per l'intera durata dell'evento, ossia durante tutto il periodo in cui sussiste un'incapacità a esercitare un'attività professionale qualsiasi, qualora sia probabile che questa incapacità sarà permanente o qualora essa continui a sussistere alla scadenza di un periodo prescritto di incapacità temporanea o iniziale. Gli Stati devono tuttavia poter verificare che il danno sussiste ancora. Devono inoltre poter esigere dai beneficiari di rendite che limitino il danno. Gli strumenti internazionali prevedono esplicitamente la possibilità di sospendere la concessione di una rendita a coloro che rifiutano questi provvedimenti di verifica. Secondo l'articolo 32 paragrafo 1 capoverso f della Convenzione n. 128, le prestazioni possono essere sospese qualora l’interessato ometta, senza motivo valido, di utilizzare i servizi medici o i servizi di riabilitazione a sua disposizione, non ottemperi alle norme prescritte per verificare l’esistenza dell’evento o per la condotta dei beneficiari di prestazioni. Il Codice Europeo di Sicurezza sociale contempla una disposizione dello stesso tenore (art. 68 cpv. g). La tendenza generale a una maggiore integrazione dei beneficiari di rendite si riscontra anche nel testo della Convenzione n. 159 dell'ILO.

38 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1; Regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione del 9 febbraio 2009, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29 39 RS 0.831.109.268.11