Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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dell’infrazione sono pertanto un elemento importante per decidere se ridurre o rifiutare una prestazione. La situazione finanziaria dell’assicurato è invece soltanto uno dei vari elementi che possono essere presi in considerazione, a seconda del caso, ai fini della decisione. L’esplicita menzione di questo criterio gli conferisce un'importanza eccessiva, ragion per cui il capoverso 3 deve essere adeguato.

Articolo 8a (nuovo) Reintegrazione dei beneficiari di rendita

La rendita è aumentata, ridotta o soppressa per il futuro, d’ufficio o su richiesta, se lo stato di salute o la situazione lavorativa cambiano in modo sostanziale (art. 17 LPGA). Per aumentare le probabilità di successo della reintegrazione nel mondo del lavoro, in futuro, all’inizio della procedura di revisione, gli uffici AI dovranno verificare se la capacità al guadagno delle persone che non presentano un cambiamento notevole dello stato di salute o della situazione lavorativa possa essere presumibilmente migliorata con l’aiuto di provvedimenti adeguati. Questa verifica avviene in due fasi (v. cap. 1.3.1.1, Procedura di revisione della rendita).

Capoverso 1: i beneficiari di rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione soltanto se l’ufficio AI ritiene che la capacità al guadagno possa presumibilmente essere migliorata. Insieme al diritto ai provvedimenti di reintegrazione nasce anche l’obbligo di collaborare (v. art. 7). I provvedimenti sono sviluppati e stabiliti nel quadro dell’istruttoria (valutazione dell’idoneità all’integrazione e altri provvedimenti d’accertamento). L’ufficio AI deve fare attenzione che i tutti i provvedimenti concessi siano adeguati alla situazione effettiva dell’assicurato e i loro costi non siano sproporzionati rispetto ai benefici attesi.

Per garantire la massima trasparenza possibile, l’ufficio AI comunica già al momento in cui stabilisce il provvedimento le prevedibili conseguenze di quest’ultimo sulla rendita (riduzione o soppressione). La comunicazione può essere inserita nel piano d’integrazione oppure, come nel caso della decisione di principio ai sensi dell’articolo 1septies OAI, nelle spiegazioni della decisione formale relativa al provvedimento. Nell’ordinanza andrà prevista una disposizione in merito.

Capoverso 2: le lettere a-f elencano i provvedimenti di reintegrazione:

Lettere a-c: i provvedimenti d’integrazione dell’AI possono essere impiegati anche per la reintegrazione. Per la reintegrazione sono particolarmente adatti, oltre ai provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione professionale, riformazione professionale, collocamento e aiuto in capitale), anche i provvedimenti di reinserimento introdotti con la 5a revisione AI (adattamento al processo lavorativo, stimolo della motivazione a lavorare, stabilizzazione della personalità ed esercizio della socializzazione di base) oppure provvedimenti d’occupazione mirati per favorire l’integrazione professionale. I provvedimenti sanitari di cui agli articoli 12-14 LAI non sono invece considerati provvedimenti di reinserimento, poiché vi si ha diritto soltanto fino al compimento del 20° anno d’età e i casi di reinserimento sono quindi praticamente inesistenti.

Lettere d-f: i provvedimenti di cui alle lettere d-f tengono conto delle esigenze particolari della reintegrazione. Le persone che percepiscono una rendita già da diverso tempo, che non sono più abituate alla quotidianità lavorativa e che spesso,