Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
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Capoverso 3: nel caso delle persone che sono escluse dal mondo professionale già da diverso tempo e che avrebbero probabilmente gravi difficoltà a reintegrarsi nel mercato del lavoro primario, l’AI non deve limitarsi al collocamento, ma deve avere anche la possibilità di fare un’offerta concreta all’assicurato, proponendogli un posto di lavoro appropriato (progetto di contratto tra l’assicurato e il datore di lavoro). Questo modo di procedere, pur violando il principio del mercato del lavoro equilibrato (art. 7 cpv. 1 LPGA), si giustifica per un ristretto gruppo di persone per le quali l’integrazione nel mercato del lavoro primario sarebbe estremamente difficile. Inoltre, questo provvedimento non è un diritto, anche perché sarebbe impossibile da garantire.
Capoverso 4: soprattutto le persone che percepiscono una rendita a causa di una malattia psichica hanno assolutamente bisogno di un sostegno personale per un periodo prolungato, poiché queste patologie hanno spesso diversi stadi ed è necessario un processo di riabilitazione piuttosto lungo per giungere alla reintegrazione professionale e a una stabilizzazione duratura dello stato di salute. La durata della consulenza e dell’accompagnamento dovrebbe pertanto poter essere prolungata individualmente anche oltre la conclusione dei provvedimenti di reinserimento. Per garantire la necessaria flessibilità, l’ufficio AI può continuare a concedere prestazioni di consulenza e accompagnamento all’assicurato, per al massimo due anni, anche dopo un’integrazione riuscita che ha portato alla riduzione o alla soppressione della rendita.
Capoverso 5: i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere d-f e ai capoversi 3 e 4 sono provvedimenti individuali specifici, che andrebbero concessi agli assicurati a complemento e sostegno dei provvedimenti d’integrazione esistenti, ponendo il minimo possibile di restrizioni. Nel concedere le prestazioni occorrerà valutarne sempre l’idoneità e il rapporto costi-benefici. Per garantire un certo controllo dei costi, il Consiglio federale ha la possibilità di fissare importi massimi.
Articolo 10 Inizio e fine del diritto
Capoverso 2: l’introduzione dei provvedimenti di reinserimento richiede un adeguamento dell’articolo 10 capoverso 2.
Articolo 14a
Capoverso 3: per offrire un’opportunità di reintegrazione ottimale anche agli assicurati che hanno già beneficiato di provvedimenti di reinserimento nel passato (prima dell’inizio della reintegrazione), questa disposizione stabilisce che i provvedimenti di reinserimento precedentemente svolti non sono presi in considerazione in caso di reintegrazione. Se nel quadro della reintegrazione sono concessi provvedimenti di reinserimento, il computo delle prestazioni ricomincia pertanto da zero.
Articolo 18c (nuovo) Esercizio di un lavoro a titolo di prova
Nel quadro della 5a revisione, il periodo di avviamento (vecchio art. 20 OAI) è stato soppresso e sostituito dall’assegno per il periodo d’introduzione (API, art. 18a LAI). Ci si è però resi conto che per la riuscita del collocamento nel mercato del lavoro primario è necessario uno strumento che permetta di verificare il rendimento dell’assicurato lasciando la possibilità di concedere successivamente