Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
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un API. Per ovviare a questa mancanza, attualmente gli uffici AI attuano provvedimenti di questo tipo a titolo di riformazione professionale. Per chiudere questa lacuna giuridica, nell’articolo 18c è introdotta la possibilità di far esercitare agli assicurati un lavoro a titolo di prova. Questa disposizione è applicabile a tutti gli assicurati e non soltanto a quelli che tentano di reintegrarsi. In caso di reintegrazione, durante il periodo di lavoro a titolo di prova l’AI continua di regola a versare la rendita (v. art. 22 cpv. 5bis e 41 ter), mentre negli altri casi accorda l’indennità giornaliera. Queste prestazioni sono versate al posto del salario. La disposizione sul lavoro a titolo di prova non ha alcuna influenza sul tempo di prova stabilito dal diritto privato (art. 335b e 335c CO). L’articolo 18c definisce unicamente le modalità di finanziamento del provvedimento da parte dell’AI. Dopo al massimo 3 mesi, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese con preavviso di un mese (art. 335c cpv. 1 CO). Il lavoro a titolo di prova andrà coordinato con le altre assicurazioni sociali. A tal fine occorrerà probabilmente adeguare l’OAINF per regolamentare la protezione assicurativa.
Articolo 21 Diritto
Capoverso 3: il secondo periodo del capoverso è abrogato, poiché è stato più volte interpretato quale base legale del diritto di scambio della prestazione. In futuro, questo diritto sarà disciplinato nel nuovo articolo 21ter.
Capoverso 4: l’attuale norma di delega prevista dal capoverso 4 è poco chiara. Va pertanto precisata in modo che indichi le competenze effettive del Consiglio
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federale, conformemente a quanto già stabilito nell'articolo 14 OAI .
Articolo 21bis(nuovo) Diritto di scambio della prestazione
Capoversi 1 e 2: il diritto di scambio della prestazione è un principio giuridico generale che è stato spesso applicato dal Tribunale federale nella sua giurisprudenza sul settore delle assicurazioni sociali (v. p. es. DTF 131 V 167, consid. 5). A questo punto è quindi opportuno introdurlo nella legge.
Il diritto di scambio permette a un assicurato di farsi rimborsare totalmente o parzialmente un mezzo ausiliario di sua scelta che non dovrebbe per principio essere preso a carico dall'assicurazione invalidità, a condizione che adempia la medesima funzione del mezzo cui avrebbe diritto per legge. Questa disposizione è applicabile indipendentemente dal fatto che l’assicurato scelga un mezzo ausiliario più conveniente o più caro. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’assicurato riceve al massimo l’importo che gli sarebbe stato rimborsato per l’acquisto del prodotto figurante sull'elenco dei mezzi ausiliari. L’importo eccedente è a suo carico.
Capoverso 3: il Consiglio federale potrà limitare il diritto di scambio della prestazione nei casi in cui farà uso della sua facoltà di acquistare i mezzi ausiliari attraverso una procedura di aggiudicazione secondo l’articolo 26ter. Questa possibilità gli permetterà, tra l’altro, di garantire il funzionamento del sistema. È infatti evidente che nessun fornitore avrebbe interesse a ridurre i suoi prezzi e a concludere un contratto con l’assicurazione, se questa continuasse a rimborsare i mezzi ausiliari di concorrenti che non hanno stipulato un tale contratto. Per questa
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