Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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una delle procedure di aggiudicazione previste dalla legge federale del

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16 dicembre 1994 sugli acquisiti pubblici (LAPub) . Potrà pertanto indire bandi di concorso, procedure mediante invito e procedure mediante trattativa privata. L’assicurazione potrà stipulare contratti con tutti gli attori del mercato. Quali partner contrattuali entrano in linea di conto, per esempio, i produttori di mezzi ausiliari, gli intermediari e i rivenditori specializzati.

I contratti possono essere stipulati sia per mezzi ausiliari completi che per singole parti di essi, per esempio per una carrozzella intera oppure soltanto per le ruote.

Per il resto, il contratto può riguardare sia la fornitura di merci che di servizi. La procedura di acquisto può pertanto riguardare entrambi i tipi di prestazione, sia presi singolarmente sia combinati.

Il Consiglio federale può così acquistare sia i mezzi ausiliari finanziati interamente dall’assicurazione (p. es. apparecchi acustici dei livelli da 1 a 3 o carrozzelle cingolate per salire le scale) che quelli coperti solo parzialmente (p. es. apparecchi acustici del livello 4 o elevatori per scale).

Capoverso 2: il Consiglio federale può stabilire le modalità di consegna dei mezzi ausiliari acquistati tramite una procedura di aggiudicazione. Per garantire un’amministrazione efficiente, può per esempio prevedere che i mezzi ausiliari siano distribuiti da un centro logistico.

Articolo 31 Riduzione o soppressione della rendita

Capoverso 2: il nuovo articolo 31 è stato introdotto nel quadro della 5a revisione AI affinché i beneficiari di rendita il cui reddito lavorativo aumenta non siano più penalizzati da riduzioni sproporzionate delle prestazioni. Analogamente a quanto previsto nell’ambito delle prestazioni complementari, l'articolo 31 stabilisce un meccanismo di calcolo secondo cui gli aumenti di reddito non causano una revisione della rendita o, perlomeno, non immediatamente. Ciò è dovuto alla disposizione del capoverso 2, secondo cui solo i due terzi dell’importo che supera 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita.

In questo modo i beneficiari di rendita hanno effettivamente un certo incentivo finanziario, poiché per la determinazione dell’invalidità è presa in considerazione soltanto una parte del guadagno supplementare, cosicché gli assicurati possono spesso continuare a ricevere la loro rendita nonostante l’aumento del reddito lavorativo. Di fatto, tuttavia, l’effetto disincentivante dell’eventuale riduzione del reddito complessivo non è eliminato, ma soltanto ritardato. Inoltre, nella pratica l’attuazione di questa disposizione si rivela molto difficile e causa disparità di trattamento, dal momento che il grado di invalidità calcolato secondo l’articolo 31 non corrisponde a quello effettivo (incapacità al guadagno ai sensi dell’art. 7 LPGA).

L’articolo 31 capoverso 2 dovrebbe quindi essere semplicemente abrogato, poiché contrasta con l’obiettivo primario della revisione della rendita finalizzata all’integrazione ed è praticamente inattuabile nella sua forma odierna. Il capoverso 1 va invece mantenuto, in quanto non pone problemi di attuazione e offre soprattutto ai bassi redditi un seppur minimo incentivo finanziario.

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RS 172.056.1