Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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Capoverso 1: questa disposizione garantisce che la rendita cui l’assicurato aveva diritto prima della riduzione o della soppressione sia ripristinata rapidamente e senza complicazioni in caso di nuova incapacità al lavoro. Se l’assicurato ridiventa incapace al lavoro per almeno 30 giorni consecutivi, la rendita cui aveva diritto in precedenza torna ad essergli versata invariata fino al momento in cui l’ufficio AI decide in merito al suo grado d’invalidità. Per ridurre al minimo le formalità, per la decisione concernente la prestazione provvisoria è applicabile la procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA. Dopo esser venuto a conoscenza della nuova incapacità lavorativa, l'ufficio AI deve prendere al più presto una decisione ragion per cui deve dare la priorità a questi casi. Dato che la nuova disposizione non presuppone più l’esistenza di un nesso causale affinché l’assicurato benefici del ripristino semplificato della rendita d’invalidità, la protezione non dura più tre anni, come oggi, ma soltanto due.

Capoverso 2: la rinascita del diritto alla rendita in concomitanza con la decisione dell’ufficio AI di cui al capoverso 1 costituisce una deroga agli articoli 28 capoverso 1 lettera b e 29 capoverso 1, poiché non è previsto alcun periodo d’attesa.

Articolo 42bisCondizioni particolari per i minorenni

Capoverso 4: la modifica del presente capoverso stabilisce che i minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto, in particolare nel quadro dell’istruzione scolastica speciale. In caso di soggiorno in uno stabilimento ospedaliero, il diritto all’assegno per grandi invalidi non sarà soppresso per l’intero mese, come previsto dall’articolo 67 capoverso 2 LPGA, ma soltanto per i giorni effettivamente trascorsi nella struttura.

Articolo 42terImporto

Capoverso 2: gli importi dell’assegno per grandi invalidi per gli assicurati adulti che soggiornano in un istituto ammonteranno in futuro a un quarto e non più alla metà di quelli stabiliti dall'articolo 42ter capoverso 1. L’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado lieve corrisponderà pertanto al 5 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 12,5 per cento e in caso di grande invalidità di grado elevato al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Poiché quasi tutti i beneficiari di un assegno per grandi invalidi che soggiornano in un istituto percepiscono anche prestazioni complementari (PC), la riduzione degli assegni sarà in gran parte compensata da un aumento delle PC. In generale, la situazione finanziaria degli assicurati in questione resterà dunque invariata.

L’assegno per grandi invalidi dell’AVS (art. 43bis cpv. 3 LAVS) resta invariato. Questo significa che al raggiungimento dell'età AVS l'importo dell'assegno per gli assicurati che soggiornano in un istituto viene aumentato.

I minorenni che pernottano in un istituto non ricevono più il sussidio per le spese di pensione, poiché nel quadro della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) la competenza per questa prestazione è passata a questi ultimi.