Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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Articolo 42quater (nuovo) Diritto

Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce gli aventi diritto al contributo per l’assistenza. Le condizioni elencate devono essere adempiute cumulativamente.

Lettera a: il contributo per l’assistenza è destinato a persone che a causa di un danno alla salute hanno regolarmente bisogno dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita. La grande invalidità è un criterio efficace per stabilire se un assicurato necessiti di un aiuto regolare a causa dell’invalidità. Il contributo per l’assistenza è versato unicamente ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell’AI (e quindi non alle persone che percepiscono un assegno dell’AINF).

Lettera b: il presupposto fondamentale per poter condurre una vita autonoma e responsabile è abitare a casa propria. Per questa ragione, il contributo per l’assistenza è concesso soltanto a persone che vivono in un’abitazione privata. Chi soggiorna in un istituto non può quindi richiedere questa prestazione. In queste strutture, infatti, non sarebbe possibile attuare in modo ragionevole il modello di assistenza in cui il disabile funge da datore di lavoro. Inoltre, dall’entrata in vigore della NPC il finanziamento delle case per invalidi non è più di competenza dell'AI ma dei Cantoni, conformemente all’articolo 122b capoverso 2 Cost. Le persone che al momento della richiesta soggiornano in un istituto hanno diritto alla prestazione soltanto a partire dal momento in cui vanno a vivere in un’abitazione privata. Per stabilire se una persona abiti in un istituto oppure a casa propria ci si basa sulla decisione secondo l’articolo 42ter capoverso 2 relativa all’ammontare dell’assegno per grandi invalidi. Nel diritto vigente, la definizione di istituto rilevante per gli assegni per grandi invalidi figura in una circolare (Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI], valida dall’1.1.2008, N. 8005segg.).

Lettera c: per avere l’esercizio dei diritti civili, una persona deve essere maggiorenne e capace di discernimento (art. 13 CC). I minorenni e le persone con una capacità di discernimento limitata non hanno diritto al contributo per l’assistenza. Poiché questa prestazione comporta determinati obblighi e responsabilità, occorre badare a che i potenziali beneficiari dispongano delle capacità personali richieste. Per determinare se la capacità di discernimento di una persona sia limitata o meno, si dovrà fare riferimento alla decisione dell’autorità competente. Oltre alla richiesta di prestazioni, chi vorrà ricevere un contributo per l’assistenza dovrà pertanto firmare una dichiarazione in cui autorizza l’ufficio AI a informarsi presso l’autorità competente su eventuali misure di tutela prese nei suoi confronti a causa di una capacità di discernimento limitata.

Capoverso 2: se l’assicurato ha una capacità ridotta di esercitare i diritti civili, la gravità della limitazione e gli ambiti della vita interessati dalla medesima determinano se il contributo per l’assistenza permetta una condotta di vita autonoma e responsabile. È il caso, per esempio, se la persona vive da sola in un’abitazione privata ed esercita un’attività lucrativa o segue una formazione nel mercato del lavoro normale. Nel caso dei minorenni, il presupposto analogo sarebbe la frequentazione di una scuola regolare. In questi casi particolari, la responsabilità individuale richiesta ai beneficiari del contributo per l’assistenza può essere attribuita al rappresentante legale. Il Consiglio federale potrà stabilire criteri mirati e pragmatici che consentano la concessione di un contributo per l’assistenza anche a singoli minorenni o persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili.