Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 78Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 42quinquies (nuovo) Entità del diritto
Capoverso 1: l’importo del contributo per l’assistenza dipende dal numero di ore necessarie per la fornitura delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno. Sono considerate prestazioni d’aiuto le attività che coprono il fabbisogno di aiuto regolare dovuto all’invalidità.
Per dare diritto al contributo per l’assistenza dell’AI, le prestazioni d’aiuto devono essere fornite da persone fisiche. Non danno invece diritto quelle fornite da stabilimenti ospedalieri (case per invalidi, ospedali, cliniche psichiatriche) o semiospedalieri (laboratori, centri diurni e centri d’integrazione) oppure da organizzazioni e altre persone giuridiche. La limitazione del novero degli assistenti alle persone fisiche serve a chiarire che con il contributo per l’assistenza non si intende introdurre una nuova forma di finanziamento per i fornitori di prestazioni già esistenti (finanziamento indiretto invece del finanziamento diretto), bensì offrire un’alternativa al ricorso a questi ultimi.
Gli assicurati concludono contratti di lavoro con le persone che forniscono le prestazioni d’aiuto (assistenti). Il rapporto giuridico è soggetto alle disposizioni del codice delle obbligazioni relative al contratto di lavoro. Nel contratto di lavoro, l’assicurato è di regola il datore di lavoro dell’assistente. Come in ogni altro rapporto di lavoro, le due parti sono tenute a versare i contributi sociali secondo le pertinenti disposizioni legali (v. LAVS ecc.). I termini del rapporto di lavoro (p. es. prosecuzione del versamento del salario in caso di malattia, vacanze o, in caso di lungo ricovero in ospedale dell’assicurato, i termini di disdetta ecc.) sono stabiliti di comune accordo dall’assicurato e dall’assistente. Nella sua funzione di datore di lavoro, l’assicurato è soggetto agli obblighi previsti dalla legislazione sull'assicurazione disoccupazione (rilascio dell’attestato di lavoro e dell’attestato di lavoro relativo ai guadagni intermedi).
Il contributo per l’assistenza non è concesso se l’aiuto è fornito da persone da cui ci si può attendere un certo volume di prestazioni a titolo gratuito. Sono considerate tali il coniuge, il partner registrato, la persona con cui l’assicurato convive di fatto e i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni e nipoti). Questa distinzione si rifà a quelle relative all’obbligo di soccorso ai sensi dell’articolo 328 CC e all’obbligo di mantenimento ai sensi degli articoli 163 e 276segg. CC.
Capoverso 2: il numero di ore per le quali è versato un contributo per l’assistenza corrisponde al massimo a quello delle prestazioni d’aiuto regolarmente necessarie dedotto il numero delle ore di assistenza coperte da altre prestazioni dell’AI. Con queste si intendono l’assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter LAI (incluso il supplemento per cure intensive per i minorenni), i servizi di terzi ai quali l’assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario conformemente all’articolo n21tercapoverso 2 LAI e la parte del contributo di cui al nuovo articolo 25a LAMal versata per le cure di base ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre (e le prestazioni analoghe dell'AI per i minorenni affetti da infermità congenita). Questo significa che il contributo per l’assistenza è versato sussidiariamente a queste prestazioni.
Per determinare il fabbisogno individuale di prestazioni d’aiuto regolari, il criterio della regolarità può essere interpretato in modo più ampio che nel caso dell’assegno per grandi invalidi. Sono pertanto considerate regolari le prestazioni di aiuto che vengono fornite non quotidianamente ma con una certa frequenza