Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
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(p. es. bagno periodico, taglio delle unghie o pulizia settimanale dell’appartamento). Di conseguenza, le prestazioni di aiuto di cui l’assicurato necessita un’unica volta, eccezionalmente o sporadicamente non sono considerate regolari.
Capoverso 3: sono considerati come stabilimenti ospedalieri le case per invalidi, gli ospedali e le cliniche psichiatriche e come istituti semiospedalieri i laboratori, i centri diurni e i centri d’integrazione. Dato che le prestazioni d’aiuto fornite da questi istituti sono già finanziate dai Cantoni, esse non sono prese in considerazione per la determinazione del fabbisogno di assistenza e non danno diritto a un contributo per l’assistenza. Se l’assicurato trascorre la giornata in uno stabilimento semiospedaliero (senza pernottamento) sono prese in considerazione soltanto le prestazioni di aiuto fornite prima e dopo il soggiorno in istituto (p. es. per alzarsi e lavarsi al mattino).
Capoverso 4: questo capoverso autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni esecutive sull’entità del contributo per l’assistenza.
Lettera a: tra gli ambiti per i quali può essere riconosciuto un fabbisogno di prestazioni d’aiuto si possono citare i seguenti:
atti ordinari della vita (vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi, mangiare, igiene personale e andare al gabinetto);
amministrazione dell'economia domestica, alimentazione, pulizia dell’abitazione, acquisti e altre commesse, pulizia e manutenzione della biancheria e dei vestiti;
partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero (hobby, piante/animali domestici, leggere, radio/TV, sport, cultura, partecipazione a manifestazioni);
esercizio di un’attività lucrativa sul mercato del lavoro normale e formazioni o perfezionamenti connessi con l’attività professionale attuale o futura (sono escluse le attività svolte nell’ambiente protetto di laboratori o centri diurni e la partecipazione a formazioni continue offerte da organizzazioni d’aiuto ai disabili).
Il Consiglio federale stabilirà i limiti massimi di ore che potranno essere riconosciute per le prestazioni d’aiuto necessarie. A tal fine si baserà su criteri inerenti alla grande invalidità, come ad esempio il suo grado e il numero di atti ordinari della vita che l’assicurato non può compiere da solo a causa dell’infermità.
Lettera b: al Consiglio federale è attribuita la competenza di fissare gli importi del contributo per l’assistenza. Sono previsti un importo orario unico e un importo forfettario per notte (se è stato accertato il bisogno di un servizio notturno). I due importi sono identici per tutti gli assicurati, indipendentemente dall’ammontare delle spese effettivamente sostenute. Dato che le prestazioni d’aiuto sono fornite da personale non specializzato, che non deve disporre di una formazione particolare, e che la gestione del personale è in gran parte affidata agli assicurati senza remunerazione, gli importi si situano al di sotto di quelli degli operatori istituzionali. L’ordinanza offre una maggiore flessibilità rispetto alla legge nella fissazione degli importi, per esempio per quanto concerne il loro adeguamento all’evoluzione dei prezzi, dei salari e del mercato. Le conseguenze finanziarie del contributo per l’assistenza sono calcolate sulla base del progetto pilota «Budget di