Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
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assistenza», in corso dal 2006, che prevede un importo orario di 30 franchi per le prestazioni di assistenza e uno forfettario di 50 franchi per notte. L’avamprogetto prevede che gli importi del contributo per l’assistenza verranno adeguati all’evoluzione dei prezzi e dei salari analogamente all’assegno per grandi invalidi e alle rendite.
Lettera c: l’assicurato e l’assistente concludono un contratto di lavoro. A causa dell’obbligo legale di continuare a versare il salario (p. es. durante le vacanze o in caso di malattia, infortunio o maternità dell’assistente) oppure in caso di degenza ospedaliera dell’assicurato, è possibile che quest’ultimo, in qualità di datore di lavoro, sia tenuto a pagare per prestazioni d’aiuto mai ricevute. Può anche accadere che l’assicurato, pur non adempiendo più le condizioni del diritto al contributo per l’assistenza (p.es. in seguito a un ricovero imprevisto in un istituto per ragioni di salute), debba continuare a versare il salario a causa dei termini di disdetta legali. Basandosi sulle disposizioni del diritto delle obbligazioni, il Consiglio federale stabilirà quando e in che misura potrà essere versato un contributo per l’assistenza in questi casi. Potranno essere riconosciute unicamente le spese derivanti dagli obblighi verso gli assistenti riconosciuti di cui all’articolo 42quinquies capoverso 1.
Art. 42sexies (nuovo) Quota parte
Capoverso 1: il contributo per l’assistenza non è una prestazione volta a garantire la copertura del fabbisogno vitale, bensì una partecipazione alle spese per le prestazioni d’aiuto di cui gli assicurati necessitano regolarmente a causa della loro invalidità. Dalle persone con un reddito sufficiente ci si può quindi attendere che paghino un parte di queste prestazioni.
Capoverso 2: la precedente disposizione non si applica agli assicurati che vivono in condizioni economiche modeste e ricevono le prestazioni complementari annue secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC. In questi casi, infatti, le prestazioni complementari dovrebbero intervenire per compensare anche la quota parte.
Capoverso 3: questo limite massimo garantisce anche agli assicurati con un reddito elevato un contributo per l’assistenza per la maggior parte delle prestazioni d’aiuto di cui necessitano.
Capoverso 4: il Consiglio federale stabilisce in funzione del reddito la quota parte delle prestazioni d’aiuto a carico dell’assicurato (p. es. il 10 per cento per un reddito imponibile dell’economia domestica di 50'000 franchi ai sensi della legislazione sull’imposta federale diretta). Per evitare che a causa della quota parte le persone con un reddito di poco superiore al limite per il diritto alle PC si ritrovino svantaggiate rispetto ai beneficiari di PC, sarà prevista una franchigia sul reddito.
Art. 42septies (nuovo) Coordinamento con i contributi dell’assicurazione delle
cure medico-sanitarie
Le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25a nLAMal) coprono una parte delle prestazioni d’aiuto regolare necessarie per lo svolgimento degli atti ordinari della vita riconosciute anche nell’ambito del contributo per l’assistenza. Si tratta di prestazioni di cura a domicilio nell’ambito delle cure di base ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza sulle