Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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prestazioni (cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d’igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo). Secondo l’articolo 65 LPGA, che definisce l’ordine in cui le varie assicurazioni sociali assumono le prestazioni in natura, a causa della parziale sovrapposizione delle prestazioni nell’ambito delle cure di base l’assicurazione invalidità sarebbe tenuta a versare le sue prestazioni prima dell’assicurazione malattie. Ne conseguirebbe un trasferimento degli oneri, non voluto dal legislatore, dall’assicurazione malattie all’assicurazione invalidità. Per questa ragione, l’avamprogetto stabilisce che l’assicurazione invalidità assume soltanto in via sussidiaria le prestazioni secondo il nuovo articolo 25a LAMal, che restano quindi a carico dell’assicurazione malattie. Questa disposizione concerne unicamente le cure di base.

Art. 42octies (nuovo) Inizio ed estinzione del diritto

Capoverso 1: in virtù dell’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. Se si considerano l’ammontare del contributo per l’assistenza, la necessità di determinare il fabbisogno di prestazioni d’aiuto per la sua concessione e il suo coordinamento con altre prestazioni, non è possibile determinare con la necessaria certezza l’ammontare di prestazioni risalenti a 5 anni prima. In deroga alla summenzionata disposizione, il diritto al contributo per l’assistenza nascerà pertanto al più presto al momento in cui l’assicurato rivendica il diritto alle prestazioni. Se al momento della richiesta l’assicurato non adempie tutte le condizioni, il diritto nasce soltanto quando egli soddisfa tutti i requisiti.

Capoverso 2: se a un certo punto l’assicurato non adempie più una delle condizioni richieste, il diritto al contributo per l’assistenza si estingue per le prestazioni d’aiuto fornite a partire da quella data. È per esempio il caso se l’assicurato viene ricoverato in un istituto. Il diritto si estingue al più tardi al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria AVS o in caso di anticipazione della rendita secondo l’art. 40 cpv. 1 LAVS). Al raggiungimento dell’età AVS, l’assicurato gode tuttavia di una garanzia dei diritti acquisiti.

Capoverso 3: se l’assicurato non adempie i suoi obblighi legali nei confronti dell’assistente (obblighi in materia di lavoro e di assicurazioni sociali) o dell’assicurazione, l’assicurazione può rifiutargli il versamento del contributo dopo averlo diffidato.

Capoverso 4: l’assicurato deve richiedere il contributo per l’assistenza entro 12 mesi dalla fornitura delle prestazioni d’aiuto. Questo termine è stato fissato per permettere di verificare, nel quadro del controllo delle fatture, se i salari per le prestazioni fatturate siano stati notificati alla cassa di compensazione e se siano stati pagati i relativi contributi sociali.

Art. 47 Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite

La modifica dell’articolo 47 è una conseguenza di quella apportata all’articolo 22 capoverso 5bis.