Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
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Art. 48 (nuovo) Recupero di prestazioni arretrate
Questo articolo ripristina la situazione precedente alla 5a revisione AI per quanto concerne il diritto alle prestazioni arretrate nel caso degli assegni per grandi invalidi, dei provvedimenti sanitari e dei mezzi ausiliari. Nelle intenzioni del legislatore, il nuovo inizio del diritto stabilito nel quadro della 5a revisione AI si riferiva all’articolo 29 LAI (rendite) e all’articolo 10 capoverso 1 LAI (provvedimenti di reinserimento e provvedimenti professionali). Involontariamente, è invece stato prolungato da uno a cinque anni anche il diritto agli assegni per grandi invalidi, ai provvedimenti sanitari e ai mezzi ausiliari arretrati. Essendosi venuta a creare una disparità di trattamento nei confronti dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS (dov’è si ha diritto alle prestazioni arretrate degli ultimi 12 mesi) e dato che la disposizione è praticamente impossibile da attuare, per le prestazioni in questione va ripristinata la situazione esistente prima della 5a revisione.
Articolo 53 Principio
Capoverso 2: il capoverso vigente prevede esplicitamente che il Consiglio federale può delegare all’UFAS determinati compiti d’esecuzione. L’inserimento della competenza di acquistare mezzi ausiliari in questo elenco è pertanto giustificata, perché l’UFAS è l’organo competente per tutte le procedure di acquisto secondo la LAPub e, in generale, per la conclusione di contratti nel settore dei mezzi ausiliari.
Ne consegue che l’UFAS ha la responsabilità materiale di decidere sull’avviamento e sulle modalità delle procedure di acquisto secondo la LAPub. La competenza formale e quella procedurale sono stabilite nell’ordinanza del 22 novembre 2006 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione42. Attualmente l’ordinanza conferisce la competenza per l'acquisto di merci e prestazioni a tre servizi centrali d’acquisto: l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, il gruppo Armasuisse e la Centrale viaggi della Confederazione.
Capoverso 3: il nuovo capoverso 3 stabilisce che in materia di provvedimenti professionali e di provvedimenti di reinserimento il Consiglio federale può delegare sia all’UFAS che agli uffici AI la competenza di stipulare convenzioni. Laddove opportuno (p. es. per semplificare la determinazione del fabbisogno), sarà così possibile delegare agli uffici AI l’acquisto delle prestazioni e il compito di condurre le trattative e stipulare la convenzione.
Art. 57 cpv. 1 lett. f
Ai compiti degli uffici AI è aggiunta la valutazione delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno (compreso il relativo numero di ore).
Art. 78 Contributo della Confederazione
Capoverso 1: il valore iniziale del contributo della Confederazione corrisponde al contributo federale per l’anno 2011 secondo l’ordinamento vigente.
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