Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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Capoverso 2: il contributo della Confederazione continuerà ad essere finanziato in primo luogo con il prodotto netto dell’imposta sul tabacco e dell’imposta sulle bevande distillate. Il suo importo sarà invece calcolato in base all’evoluzione degli introiti dell’imposta sul valore aggiunto. Il tasso di variazione degli introiti dell’IVA sarà adeguato sulla base di un fattore di sconto al fine di garantire la maggior corrispondenza possibile tra l’evoluzione esogena delle uscite dell’AI e l’aumento del contributo della Confederazione. Gli introiti dell’IVA (crediti lordi, dedotte le perdite sui debiti) saranno inoltre depurati di eventuali modifiche dell’aliquota d’imposta.

Capoverso 3: questo capoverso stabilisce il fattore di sconto, che corrisponde al quoziente tra l’indice delle rendite ai sensi dell’articolo 33ter capoverso 2 LAVS e l’indice dei salari calcolato dall’Ufficio federale di statistica.

Capoverso 4: dal contributo della Confederazione calcolato conformemente ai capoversi 1 e 2 è dedotto il contributo federale al finanziamento dell’assegno per grandi invalidi.

Capoverso 5: la disposizione dell’articolo 112 capoverso 4 Cost. secondo cui le prestazioni della Confederazione non possono superare la metà delle uscite annuali dell’assicurazione è introdotta nella legge.

Capoverso 6: l’attuale disposizione del capoverso 2 secondo cui l’articolo 104 LAVS si applica per analogia è ripresa tale quale nel presente capoverso.

Disposizione finale della modifica del …

Revisione delle rendite alle quali gli assicurati non hanno più diritto secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPGA

Capoversi 1 - 4: la disposizione finale crea la base legale per la revisione delle rendite correnti concesse ad assicurati affetti da disturbo da dolore somatoforme, fibromialgia o simili patologie. Se dalla verifica dell’ufficio AI risulta che il disturbo da dolore somatoforme, la fibromialgia o una simile patologia sono superabili con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile, la rendita va adeguata di conseguenza, anche in assenza di un cambiamento notevole dello stato di salute o della situazione lavorativa. La presente disposizione fissa una scadenza che garantisce l’attuazione rigorosa dell’articolo 7 capoverso 2 LPGA. Nel contempo, agevola il reinserimento degli assicurati interessati nel mondo del lavoro, concedendo loro per un anno il diritto a provvedimenti di collocamento e per al massimo due anni consecutivi agli altri provvedimenti di reintegrazione, a condizione che siano ragionevoli e utili ai fini della reintegrazione. Per quanto concerne il diritto agli altri provvedimenti di reintegrazione, spetta all’ufficio AI decidere di volta in volta quale sia il provvedimento più idoneo per l’assicurato. A causa dell’estinzione del diritto alla rendita, le disposizioni relative al ripristino della rendita in caso di ricaduta non sono applicabili a questi assicurati.

Partecipanti al progetto pilota «Budget di assistenza»

La disposizione finale assicura la transizione dal progetto pilota «Budget di assistenza» al nuovo modello di assistenza. La relativa ordinanza è valida fino al 31.12.2011. Alla conclusione del progetto pilota, i partecipanti che adempiono le