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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 28 pagine
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Allegato 2 (art. 24)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 23 aprile 200811 sulla protezione degli animali
Sostituzione di termini
Negli articoli 2 capoverso 3 lettera t, 122 capoverso 2, 139 capoverso 1, 145 capoversi 1, 2, 4 e nelle frasi introduttive il termine «E-Tierversuche» è sostituito dal termine «sistema d’informazione e-sperimentazione animale», con gli adeguamenti grammaticali del caso.
Art. 145 cpv. 4 lett. c
I Cantoni trasmettono all’UFV, mediante il sistema d’informazione esperimentazione animale:
c. periodicamente, ulteriori decisioni relative a esperimenti sugli animali e a centri di detenzione di animali da laboratorio.
2. Ordinanza del 30 ottobre 198512 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria
Ingresso
Visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 200513 sulla protezione degli animali
…
Art. 20 cpv. 2 lett. c
Oltre alle tasse sono computate le spese seguenti:
c. le spese per l’eventuale esame pratico (art. 82 cpv. 2 dell'ordinanza del 23 aprile 200814 sulla protezione degli animali, OPAn).
Titolo prima dell’art. 24b
Sezione 9: Utilizzo del sistema d’informazione e-sperimentazione animale
11RS 455.1
12 RS 916.472
13 RS 455
14 RS 455.1