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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 28 pagine
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Art. 13 Interfaccia dati
1 Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio che dispongono di sistemi d’informazione propri per la gestione degli esperimenti sugli animali possono scambiare i dati con il sistema d’informazione esperimentazione animale mediante un’interfaccia sicura.
2 L’UFV conclude con essi accordi di utilizzazione.
Sezione 5: Comunicazione di dati
Art. 14 Comunicazione di dati personali a terzi
L’UFV può comunicare a terzi i dati personali contenuti nel sistema d’informazione e-sperimentazione animale in presenza di un’apposita base legale o previo consenso delle persone coinvolte.
Art. 15 Pubblicazione di dati
La statistica relativa agli esperimenti sugli animali di cui all’articolo 36 LPAn è pubblicata sulla base dei dati contenuti nel sistema d’informazione esperimentazione animale.
Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione
Art. 16 Protezione dei dati
L’UFV e le autorità cantonali provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. Per quanto riguarda le misure organizzative e tecniche necessarie in tal senso, l’UFV emana un regolamento per il trattamento dei dati.
Art. 17 Diritti delle persone coinvolte
1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d’informazione esperimentazione animale, in particolare i diritti d’informazione, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati.
2 Se una persona intende far valere determianti diritti, deve dimostrare la propria identità e presentare domanda scritta all’autorità d’esecuzione del Cantone di domicilio oppure all’UFV.