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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 28 pagine
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Art. 24b
1 Per l’utilizzo del sistema d’informazione e-sperimentazione animale l'Ufficio federale riscuote le tasse seguenti:
Fr.
a. autorizzazione per un nuovo esperimento sugli animali 120.– (rapporti inclusi)
b. autorizzazione per la continuazione di un esperimento sugli 80.– animali (rapporti inclusi)
c. autorizzazione per l’integrazione di un esperimento sugli 20.– animali
d. autorizzazione per un nuovo centro di detenzione di animali 120.– da laboratorio
e. autorizzazione per la continuazione di un centro di 80.– detenzione di animali da laboratorio
f. autorizzazione per l'integrazione di un centro di detenzione 20.– di animali dal laboratorio
g. nuove decisioni riguardanti linee di allevamento con 100.– mutazioni patologiche (articolo 127 OPAn)
h. integrazione di decisioni riguardanti linee di allevamento 20.– con mutazioni patologiche (articolo 127 OPAn)
i. accreditamento di una persona, inclusa la gestione continua 30.– della formazione e del perfezionamento
j. utilizzo del sistema, tassa annuale per ogni utente 5.–
2 Se l’UFV svolge compiti in sostituzione dei Cantoni che non lavorano con il sistema d’informazione e-sperimentazione animale, la tassa ammonta al doppio dell’importo di cui al capoverso 1.