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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 28 pagine

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e. la procedura relativa alla notifica di linee animali con mutazioni patologiche;

f. la procedura per la redazione di rapporti e la pubblicazione della statistica annuale;

g. il sistema informativo e il sistema ausiliario;

h. le impostazioni e la gestione dell’applicazione.

2 I dati salvati nel sistema d’informazione e-sperimentazione animale sono stati desunti da altre banche oppure sono stati inseriti direttamente.

Art. 9 Contenuto del sistema

1Il sistema d’informazione e-sperimentazione animale contiene le seguenti tipologie di dati:

a. dati di base relativi a persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio: dati che consentono di accedere al sistema e al numero RIS;

b. dati relativi all’esecuzione: domande, autorizzazioni, rapporti, eventuali richieste di informazioni e risposte fornite nell’ambito della procedura di autorizzazione e di sorveglianza per gli esperimenti sugli animali e i centri di detenzione di animali da laboratorio, documenti relativi alla sorveglianza nonché rinvii ad altre decisioni cantonali riguardanti tali ambiti;

c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento del sistema d’informazione alle esigenze delle autorità d’esecuzione: liste di riferimento, profili, materiale informativo, frasi standard, testi di ausilio e dati simili.

2 Le autorità cantonali, i membri della commissione per gli esperimenti sugli animali e l’UFV possono inserire annotazioni in merito alle singole questioni.

3 I dati contenuti nel sistema d’informazione e-sperimentazione animale sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 1.

Sezione 4: Accesso al sistema d’informazione e-sperimentazione animale

Art. 10 Concessione dei diritti di accesso

1 I diritti di accesso sono disciplinati nell’allegato 1.

2 La concessione o la modifica dei diritti di accesso avviene dietro domanda scritta inoltrata al servizio specializzato.

3 I diritti, gli obblighi e le responsabilità degli utenti devono essere definiti negli accordi di utilizzazione.