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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 28 pagine

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laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio a livello svizzero

CO-COM il proprio Cantone (a eccezione degli ambiti di competenza di istituti,

laboratori, centri di detenzione di

animali da laboratorio e dei Cantoni)

CO-UFV tutta la Svizzera (a eccezione degli ambiti di competenza di istituti,

laboratori, centri di detenzione di

animali da laboratorio e dei Cantoni)

AS tutti i diritti relativi a persone in tutta la Svizzera,

accesso diretto a tutti i dati del sistema

3.4 Per quanto riguarda i diversi oggetti, quali le domande di esperimenti sugli animali, i dati relativi ai corsi di formazione ecc., i diritti di accesso sono definiti nella tabella 1.

3.5 A seconda dello stato di elaborazione dei singoli oggetti si applicano i diritti di accesso seguenti:

Gli oggetti in fase di elaborazione sono visibili e modificabili solo dall’istituto, dal laboratorio o dal centro di detenzione di animali da laboratorio. Non appena un oggetto viene trasmesso ufficialmente al Cantone, l’istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio perde il proprio diritto di scrittura e l’autorità cantonale acquisisce il diritto di lettura. L’UFV ha invece accesso ai documenti soltanto dopo che l’autorità cantonale ha deciso in merito.

4. Liste di riferimento