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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 28 pagine

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Art. 18 Rettifica di dati

3 L’istituto, il laboratorio, il centro di detenzione di animali da laboratorio o l’autorità che ha inserito i dati nel sistema d’informazione e-sperimentazione animale provvede alla rettifica dei dati inesatti.

Art. 19 Sicurezza informatica

1 Le misure atte a garantire la sicurezza informatica si basano sull’ordinanza del 26 settembre 20035 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

2 L’UFV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza del sistema siano parte integrante degli accordi di utilizzazione con i Cantoni e con gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione degli animali da laboratorio (art. 13) nonché dei contratti con i fornitori di prestazioni.

3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica nel loro ambito.

Art. 20 Archiviazione e cancellazione dei dati

1 L’archiviazione dei dati si basa sulle disposizioni della legge del 26 giugno 19986 sull’archiviazione.

2 La cancellazione dei dati avviene dopo al massimo 30 anni.

Sezione 7: Tasse e costi

Art. 21 Tasse

1 Le tasse per l’utilizzo del sistema d’informazione e-sperimentazione animale sono rette dall’ordinanza del 30 ottobre 19857 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria.

Art. 22 Costi per richieste specifiche dei Cantoni

I costi legati a richieste specifiche di un Cantone in merito al sistema d’informazione e-sperimentazione animale sono a carico del Cantone richiedente.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

Il DFE può emanare disposizioni esecutive.

5 RS 172.010.58

6 RS 152.1

7 RS 916.472