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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 28 pagine
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Art. 18 Rettifica di dati
3 L’istituto, il laboratorio, il centro di detenzione di animali da laboratorio o l’autorità che ha inserito i dati nel sistema d’informazione e-sperimentazione animale provvede alla rettifica dei dati inesatti.
Art. 19 Sicurezza informatica
1 Le misure atte a garantire la sicurezza informatica si basano sull’ordinanza del 26 settembre 20035 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
2 L’UFV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza del sistema siano parte integrante degli accordi di utilizzazione con i Cantoni e con gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione degli animali da laboratorio (art. 13) nonché dei contratti con i fornitori di prestazioni.
3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica nel loro ambito.
Art. 20 Archiviazione e cancellazione dei dati
1 L’archiviazione dei dati si basa sulle disposizioni della legge del 26 giugno 19986 sull’archiviazione.
2 La cancellazione dei dati avviene dopo al massimo 30 anni.
Sezione 7: Tasse e costi
Art. 21 Tasse
1 Le tasse per l’utilizzo del sistema d’informazione e-sperimentazione animale sono rette dall’ordinanza del 30 ottobre 19857 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria.
Art. 22 Costi per richieste specifiche dei Cantoni
I costi legati a richieste specifiche di un Cantone in merito al sistema d’informazione e-sperimentazione animale sono a carico del Cantone richiedente.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 23 Esecuzione
Il DFE può emanare disposizioni esecutive.